Sentenza del 23/11/2017 n. 1680 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Conferimento di ramo di azienda in società e successiva cessione delle quote di partecipazione - Riqualificazione dell'operazione in cessione di azienda. (Art. 20 D.P.R. 131/1986 )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi della riqualificazione dell'operazione in una cessione d'azienda è stata esclusa, purché siano effettivamente presenti esigenze di riorganizzazione societaria e ragioni economiche apprezzabili. Il conferimento del ramo d'azienda e la successiva cessione delle quote non costituiscono automaticamente un'unica cessione d'azienda soggetta a imposta di registro proporzionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 a un'operazione articolata in due atti: il conferimento di un ramo d'azienda in una società e la successiva cessione delle quote di partecipazione ricevute. Occorreva stabilire se tali atti dovessero essere considerati autonomamente, oppure se l'operazione complessiva dovesse essere riqualificata come una cessione d'azienda soggetta a imposta di registro proporzionale. La riqualificazione è esclusa quando l'operazione rientra in una reale riorganizzazione delle competenze tra società appartenenti a un gruppo e non è finalizzata a conseguire un indebito risparmio fiscale in assenza di valide ragioni economiche.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
Ai fini dell'imposta di registro, gli atti sono interpretati secondo la loro intrinseca natura e gli effetti giuridici, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma non consente di riqualificare automaticamente una sequenza di atti distinti come cessione d'azienda sulla sola base del collegamento economico tra essi. La valutazione deve rispettare la struttura giuridica degli atti e non può fondarsi esclusivamente su considerazioni antielusive.
Massime di principio
- Il conferimento di un'azienda o di un ramo d'azienda seguito dalla cessione delle quote non equivale automaticamente a una cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro.
- La riqualificazione fiscale richiede una valutazione concreta dell'operazione e non può basarsi soltanto sulla successione temporale o sul collegamento economico tra gli atti.
- La presenza di una riorganizzazione effettiva delle attività o delle competenze all'interno di un gruppo societario costituisce una ragione economica potenzialmente idonea a escludere la riqualificazione.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare che l'operazione sia priva di valide ragioni economiche e sia principalmente diretta a ottenere un vantaggio fiscale indebito.
- Per ridurre il rischio di contestazioni è opportuno documentare preventivamente le finalità industriali, organizzative e finanziarie dell'operazione e la reale autonomia giuridica dei singoli atti.
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