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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34098/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che mancava prova della trasmissione del fascicolo completo all’ufficio competente della Procura; con il secondo ha censurato il mancato rilievo dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi sarebbe stata alcuna comunicazione, né telematica né cartacea, del provvedimento da parte della cancelleria. In sostanza, il ricorrente contestava la decorrenza del termine di impugnazione e la ritenuta tardività dell’opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto un difetto di esposizione sommaria dei fatti di causa, sufficiente da solo a fondare l’inammissibilità. Ha poi osservato che, nel merito, la comunicazione del decreto di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché assicuri l’effettiva conoscenza del provvedimento; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "a visto PM" e la conseguente conoscibilità del provvedimento da parte dell’ufficio del Pubblico Ministero. La Corte ha condiviso anche la conclusione sulla tardività dell’opposizione, proposta quasi due anni dopo, sia rispetto al termine di 30 giorni ritenuto applicabile sia, comunque, rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Non sono state poste spese a carico del ricorrente, ma è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    definizione camerale sulla base della proposta del relatore

    utilizzato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta di definizione del ricorso

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato come parte del combinato disposto relativo alle modalità di comunicazione del provvedimento

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato nel combinato disposto per le modalità di comunicazione del provvedimento nel procedimento sommario

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, con decorrenza dal deposito/pubblicazione quando manca comunicazione o notificazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, trattandosi di requisito autonomamente necessario per la sua ammissibilità.
  • La comunicazione del provvedimento di liquidazione del compenso può essere validamente effettuata anche con modalità equipollenti a quelle tipiche, purché risulti garantita l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
  • Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, rileva la conoscibilità effettiva del provvedimento; in presenza di una forma di comunicazione equipollente o di annotazioni idonee a dimostrarla, non è sufficiente allegare genericamente la mancata notifica formale.
  • L’opposizione proposta avverso un decreto di liquidazione è tardiva se introdotta oltre il termine previsto dalla disciplina speciale e, in ogni caso, oltre il termine lungo di impugnazione applicabile ai provvedimenti decisori.
  • Per i ricorsi proposti dal Pubblico Ministero in quanto organo propulsore dell’attività giurisdizionale non opera la condanna alle spese, ma resta possibile il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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