Sentenza del 10/04/2018 n. 701 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava accertamenti IVA, IRAP e imposte sui redditi relativi agli anni 2004, 2006, 2007 e 2008. Per il 2004 la società contestava principalmente la validità degli avvisi notificati prima del decorso di 60 giorni dalla notifica del PVC, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente e del diritto al contraddittorio. Nel merito, contestava la ricostruzione induttiva di maggiori ricavi fondata sui movimenti dei conti correnti e sulle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza e della consulenza tecnica svolta nel procedimento penale. Per gli altri anni venivano dedotti, tra l'altro, vizi di notifica, mancata allegazione o utilizzabilità del PVC, carenza di motivazione, mancata considerazione delle memorie difensive, prescrizione o decadenza dell'accertamento e, per il 2008, la congruità agli studi di settore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato le sentenze favorevoli ai contribuenti relative al 2004, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento. Ha affermato che la violazione del termine di 60 giorni non comportava automaticamente la nullità e che i contribuenti non avevano indicato ragioni concrete e non pretestuose che avrebbero potuto far valere durante il contraddittorio. Nel merito, ha ritenuto inattendibile la contabilità della società e sufficientemente provata la presenza di somme incassate dai clienti superiori a quelle contabilizzate; i contribuenti non avevano fornito una giustificazione analitica dei movimenti bancari. Gli appelli relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 sono stati respinti oppure dichiarati inammissibili, in particolare per novità dei motivi, genericità o mancata contestazione specifica delle motivazioni delle sentenze di primo grado. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in Euro 5.000 per ciascun gruppo di procedimenti indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente
Il contribuente può comunicare osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni non determina necessariamente e automaticamente la nullità dell'avviso. Occorre valutare la concreta lesione del diritto di difesa; il contribuente deve indicare specificamente quali argomentazioni avrebbe potuto presentare se il termine fosse stato rispettato.
Art. 5 T.U.I.R.
I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.
L'accertamento del maggior reddito della società di persone si riflette, secondo il principio di trasparenza, sui redditi di partecipazione dei soci.
Art. 140 c.p.c.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
Quando il destinatario è irreperibile, la notifica può perfezionarsi mediante deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa, secondo le modalità previste dalla legge.
Art. 8, legge n. 890/1982
Notificazioni di atti a mezzo posta.
Il rifiuto o il mancato ritiro dell'atto non impedisce il perfezionamento della notificazione quando sono rispettate le formalità della compiuta giacenza.
Art. 646 c.p.
Le somme eventualmente illecitamente trattenute o percepite possono costituire, ai fini fiscali, redditi tassabili da fonte illecita, purché la loro percezione sia provata.
Art. 329 c.p.p.
Gli atti coperti da segreto possono essere utilizzati per fini fiscali solo nel rispetto delle regole processuali applicabili e delle eventuali autorizzazioni richieste; nel caso concreto la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente in appello.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima del termine di 60 giorni dal PVC non comporta automaticamente la nullità: il contribuente deve dimostrare una concreta e non pretestuosa lesione del diritto di difesa, indicando le ragioni che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio.
- La presentazione di memorie e documenti prima dell'emissione dell'avviso, nonché la loro valutazione da parte dell'Ufficio, può escludere la concreta lesione del contraddittorio, anche se l'Amministrazione non modifica le proprie conclusioni.
- Quando la contabilità è ritenuta inattendibile e l'Amministrazione ricostruisce i ricavi tramite movimenti bancari, il contribuente deve fornire una spiegazione analitica e riferibile a ciascuna movimentazione; contestazioni generiche o dati aggregati sono normalmente insufficienti.
- Nel giudizio d'appello non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte in primo grado: occorre contestare in modo chiaro e specifico il percorso logico e giuridico della sentenza impugnata.
- Le eccezioni e i motivi nuovi introdotti per la prima volta in appello sono normalmente inammissibili, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Per le società di persone, l'accertamento del maggior reddito societario produce normalmente conseguenze fiscali anche nei confronti dei soci, ai quali il reddito viene imputato per trasparenza.
- In materia di notifiche, il mancato ritiro dell'atto non equivale necessariamente a mancata notifica: se le formalità di deposito, avviso e raccomandata sono state correttamente eseguite, la notificazione può perfezionarsi per compiuta giacenza.
- La congruità agli studi di settore, da sola, non impedisce ogni accertamento: la sua rilevanza deve essere collegata alla specifica metodologia accertativa e il motivo deve essere tempestivamente dedotto e pertinente alla decisione impugnata.
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