Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09309/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ordine professionale)

La controversia

Un Ordine professionale aveva irrogato a una dottoressa la sanzione disciplinare della censura per non essersi presentata a un turno di servizio serale senza comunicare le ragioni dell'impedimento, ritenendo violati gli artt. 1, 2 e 68 del Codice Disciplinare dei Medici. La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie aveva poi accolto il ricorso della sanitaria, escludendo la violazione disciplinare sul rilievo che nella struttura mancasse un'adeguata organizzazione per il coordinamento della continuità assistenziale, sicché le conseguenze dell'assenza non potevano essere imputate alla professionista. L'Ordine ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile; 2) omesso esame del lodo arbitrale relativo allo stesso fatto, che aveva accertato la violazione sotto il profilo del rapporto di lavoro e ridotto il trattamento economico; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata comunicazione delle ragioni dell'impedimento ai colleghi, ai sostituti reperibili o alla struttura aziendale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati: la motivazione della decisione impugnata era sufficiente a integrare il minimo costituzionale, e il lodo arbitrale non era decisivo perché riguardava un diverso bene giuridico, ossia il rapporto di lavoro e il trattamento retributivo, mentre il giudizio disciplinare aveva ad oggetto la violazione di norme deontologiche. Ha invece accolto il terzo motivo, osservando che la Commissione Centrale aveva fondato la decisione su un profilo organizzativo estraneo alla ratio delle norme deontologiche e aveva omesso di valutare il fatto decisivo dell'impossibilità, per la professionista, di comunicare il proprio impedimento. Per tale ragione la decisione impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Commissione Centrale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 D. Lgs. n. 233/1946

    Le decisioni della Commissione Centrale sono impugnabili in cassazione nei limiti della violazione di legge; il controllo di legittimità può investire anche l'apparenza della motivazione quando si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 374 c.p.c.

    È richiamato per distinguere i casi di ricorso alla Corte di cassazione a Sezioni Unite per motivi attinenti alla giurisdizione e quelli devoluti alla sezione semplice per violazione di legge.

  • art. 111, commi 6 e 7, Cost.

    Il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; la motivazione solo apparente o del tutto mancante integra una violazione censurabile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Vengono richiamati i limiti del sindacato di legittimità: dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione, ma restano censurabili l'anomalia motivazionale e l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente o incomprensibile viola il requisito della sentenza e determina nullità processuale.

  • art. 30, comma 7, lett. a), dell'Accordo Collettivo Nazionale

    È richiamato solo per evidenziare che il lodo arbitrale riguardava la disciplina del rapporto di lavoro e del trattamento economico, non il diverso illecito deontologico oggetto del giudizio disciplinare.

  • artt. 1, 2 e 68 del Codice Disciplinare dei Medici

    Costituiscono le norme deontologiche ritenute violate dall'Ordine per la mancata presentazione al servizio senza comunicazione dell'impedimento.

Massime di principio

  • Nel controllo di legittimità sui provvedimenti della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, è deducibile la motivazione solo quando essa sia inesistente, meramente apparente o affetta da un'anomalia tale da renderla costituzionalmente rilevante; non è sufficiente la mera insufficienza o non condivisibilità dell'argomentazione.
  • L'omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto è decisivo, cioè idoneo a interrompere il nesso logico tra premesse e conclusioni della decisione; non basta il richiamo a risultanze processuali non esaminate se esse non incidono sulla ratio decidendi.
  • In materia disciplinare professionale, la valutazione deve concentrarsi sulla lesività della condotta rispetto ai doveri deontologici, non su profili organizzativi esterni che attengano ad altri rapporti o ad altre finalità protette.
  • Un accertamento svolto in un procedimento diverso, avente ad oggetto il rapporto di lavoro e il trattamento economico, non è automaticamente decisivo nel giudizio disciplinare, se i due procedimenti tutelano beni giuridici differenti.
  • Le norme deontologiche possono operare come clausole generali e sanzionare condotte atipiche o contrarie al decoro e alla dignità professionale; la loro violazione va valutata in rapporto alla regola comportamentale contestata, non solo alla struttura organizzativa in cui la condotta si inserisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.