Sentenza n. 14177/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 25.1.2023, con cui l’intimato Comune ha controdedotto alle osservazioni al P.P.E. del nucleo di zona O n. 11 – zona B3B int. 1 n.1 – loc. -OMISSIS-; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 2.3.2022, avente ad oggetto l'adozione del suddetto P.P.E.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta comunale relative all'adozione del piano particolareggiato esecutivo e alle controdeduzioni alle osservazioni del proprietario
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un terreno con fabbricati commerciali, ha impugnato la deliberazione di adozione del piano particolareggiato esecutivo del nucleo di zona O n. 11 e la successiva deliberazione sulle osservazioni, deducendo che la nuova classificazione urbanistica dell'area, già ricadente in sottozona B3b di completamento edilizio, fosse incompatibile con la situazione proprietaria e urbanistica esistente. Sono stati dedotti: travisamento dei fatti, falsità dei presupposti ed errore di fatto; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione degli artt. 2643 ss. e 1158 ss. c.c. e dell'art. 42 Cost.; violazione del principio secondo cui la pianificazione conforma l'edificazione futura e del principio di realtà; violazione dell'art. 3 l. 241/1990; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In corso di giudizio il Comune ha rappresentato che le osservazioni del ricorrente erano state parzialmente accolte, con eliminazione delle destinazioni a parcheggio pubblico e verde pubblico soggette a esproprio e attribuzione di una zona di verde privato, con conservazione dei volumi e delle destinazioni, nel rispetto degli standard urbanistici. Il ricorrente ha confermato l'intervenuto accoglimento, senza contestarne il carattere parziale e senza formulare una domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, applicando il principio della ragione più liquida. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima richiede un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile; l'improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse ricorre invece quando una situazione nuova renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza. Nel caso concreto, il parziale accoglimento delle osservazioni, non contestato dal ricorrente, e l'assenza di una dichiarazione di interesse a fini risarcitori hanno reso inutile la decisione sull'annullamento. Il giudice ha richiamato anche l'art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui fatti, atti univoci e comportamento delle parti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, nonché il principio dell'Adunanza plenaria n. 8/2022 sull'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. in presenza di un interesse risarcitorio. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della Regione Lazio, non costituita.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
Fatti, atti successivi e comportamento processuale delle parti possono provare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando viene meno l'interesse all'annullamento, il giudice può accertare l'illegittimità dell'atto se il ricorrente dichiara di avere interesse ai fini risarcitori.
art. 73 c.p.a.
La dichiarazione dell'interesse risarcitorio ai fini dell'accertamento dell'illegittimità deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dalla disposizione.
art. 3 l. 241/1990
Norma invocata dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell'atto pianificatorio; il giudice non ne ha esaminato il merito per la sopravvenuta improcedibilità.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede un'attività amministrativa successiva integralmente satisfattiva, piena e irretrattabile dell'interesse azionato; non è sufficiente un intervento soltanto parziale.
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando una situazione di fatto o di diritto, nuova rispetto alla proposizione del ricorso, renda certa e definitiva l'inutilità della pronuncia sull'annullamento, anche alla luce di fatti, atti univoci e comportamenti processuali delle parti.
- Quando viene meno l'interesse all'annullamento, il giudice amministrativo può procedere all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. solo se il ricorrente dichiara di avere interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini processuali previsti; non è necessario che la domanda risarcitoria sia già stata proposta o che siano specificati i relativi presupposti.
- In presenza di una dichiarazione di interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare la legittimità o illegittimità dell'atto impugnato, senza decidere questioni ulteriori eventualmente assorbenti rispetto a una futura domanda risarcitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →