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Sentenza

Sentenza del 10/05/2016 n. 2783 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione di ipoteca - Mancata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata senza il previo avviso al contribuente. Poiché tale comunicazione costituisce un adempimento prodromico necessario, anche nel regime precedente all'obbligo legislativo espresso, gli atti successivi sono stati considerati illegittimi e tamquam non esset, cioè privi di effetti giuridici.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione di ipoteca sui propri beni immobili perché effettuata senza una preventiva comunicazione. La controversia riguardava anche il regime anteriore all'introduzione, ad opera del d.l. n. 70/2011, dell'obbligo espresso previsto dall'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973. Secondo il principio affermato, l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto informare preventivamente il contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e concedergli un termine, indicativamente di trenta giorni, per presentare osservazioni o pagare il dovuto, così da consentirgli l'esercizio del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria, l'Amministrazione deve comunicare preventivamente al contribuente l'intenzione di adottare la misura, consentendogli di difendersi o di provvedere al pagamento. Tale garanzia è stata ritenuta necessaria anche prima dell'introduzione del comma 2-bis.

  • Art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973

    Obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca

    La disposizione ha reso espresso un obbligo di preventiva comunicazione già desumibile dai principi generali di partecipazione e di tutela del diritto di difesa.

  • D.L. n. 70/2011

    Ha introdotto nel testo dell'art. 77, comma 2-bis, l'obbligo espresso di comunicare preventivamente al contribuente l'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • Prima di adottare una misura cautelare o pregiudizievole nei confronti del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente garantire un contraddittorio preventivo, informandolo dell'atto che intende adottare.
  • L'assenza di una specifica previsione normativa vigente al momento dell'atto non esclude necessariamente l'obbligo di preavviso, se questo è imposto dai principi generali di partecipazione procedimentale e di tutela del diritto di difesa.
  • La comunicazione preventiva deve indicare la misura prospettata e consentire un termine ragionevole, normalmente individuabile in trenta giorni, per presentare osservazioni o regolarizzare la posizione.
  • Se manca il necessario adempimento prodromico, l'iscrizione ipotecaria e gli atti consequenziali possono essere annullati o considerati privi di effetti, in quanto adottati in violazione delle garanzie procedimentali.

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