Cassazione Civile, Ordinanza n. 33232/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, emesso a seguito di accertamento induttivo e volto a rideterminare il reddito di un professionista veterinario. In primo e secondo grado i giudici avevano ritenuto legittimo l’accertamento, valorizzando plurime anomalie contabili e l’utilizzo di dati extracontabili attendibili per la ricostruzione del reddito. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 7 L. n. 212/2000 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo la nullità dell’avviso per carenza di motivazione: l’Ufficio avrebbe fatto riferimento alla media aritmetica dei ricavi dichiarati da 65 contribuenti esercenti servizi veterinari senza indicarne chiaramente l’individuazione, sicché i dati extracontabili sarebbero stati non documentati, non verificabili e privi di attendibilità. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non si fosse espresso sulla specifica eccezione di infondatezza dell’avviso per omessa valutazione delle informazioni fornite da Gerico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ribadito che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria, il petitum e la causa petendi, mediante una ricostruzione chiara degli elementi posti a base dell’atto. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione può determinare il reddito anche sulla base della redditività media del settore in cui opera l’impresa o il professionista accertato. Nel caso concreto, la Corte ha condiviso la valutazione della CGT di secondo grado, che aveva ritenuto adeguatamente motivato l’avviso sia quanto ai presupposti dell’accertamento induttivo, fondati su plurime anomalie della contabilità, sia quanto alla metodologia di rideterminazione del reddito, basata su un valore medio ponderato dei redditi di esercenti la stessa professione nella zona. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la decisione impugnata conteneva una statuizione implicita di rigetto della doglianza; ha richiamato il principio per cui il vizio ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sul capo di domanda o eccezione, e non quando la pretesa risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della sentenza. Ha altresì osservato che non sono più ammissibili censure di mera insufficienza motivazionale nel giudizio di cassazione alla luce della riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione dell’avviso di accertamento.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato dal ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione dell’atto tributario.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Consente all’Amministrazione di determinare il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, compresa la redditività media del settore specifico.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per definire il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio quando vi sia rigetto implicito incompatibile con la tesi della parte.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, non sono ammissibili censure sulla mera insufficienza dell’apparato argomentativo.
art. 54 D.L. n. 83/2012
Richiamato per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L. n. 134/2012
Norma di conversione del D.L. n. 83/2012 richiamata per la nuova formulazione del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio/contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere con precisione la pretesa fiscale, il suo ammontare e la relativa causa, mediante l’indicazione chiara degli elementi di fatto e istruttori posti a base dell’atto.
- In tema di accertamento induttivo, l’Amministrazione finanziaria può fondare la ricostruzione del reddito anche su dati extracontabili e sulla redditività media del settore di attività del contribuente, purché tali elementi siano pertinenti e utilizzati in un quadro motivazionale coerente.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito contiene una statuizione implicita di rigetto incompatibile con la tesi della parte, anche in assenza di un’espressa confutazione testuale del singolo argomento.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, ma solo i vizi nei limiti oggi consentiti dal controllo di legittimità.
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