Cassazione Penale, Ordinanza n. 25844/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di merito nella parte in cui disponeva la confisca del denaro sequestrato, sostenendo che la somma fosse di lecita provenienza perché accumulata grazie ad attività lavorativa stagionale. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la valutazione della sproporzione tra il denaro rinvenuto e il proprio reddito/attività lavorativa. La Corte ha però ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che la motivazione del giudice di merito sulla confisca era adeguata, basata su acquisizioni probatorie significative e priva di vizi logico-giuridici, e che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato. La confisca del denaro sequestrato è stata confermata perché il giudice di merito aveva logicamente rilevato la sproporzione tra la somma di 4.600 euro e il reddito/attività lavorativa del prevenuto, con motivazione ritenuta immune da censure di legittimità. Il ricorrente è stato inoltre condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto o manifesta infondatezza del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non illogica e fondata su acquisizioni probatorie significative.
- La confisca di somme di denaro può essere confermata quando il giudice di merito accerti in modo logico e non arbitrario una sproporzione tra il valore sequestrato e i redditi o l'attività lavorativa dell'interessato.
- La deduzione della lecita provenienza del denaro, se già esaminata e motivatamente disattesa nel giudizio di merito, non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione se mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto.
- La manifesta infondatezza del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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