Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 708/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del decreto protocollo di uscita n. -OMISSIS-, non notificato al ricorrente, ma solo alla pec dell'avv. Giovanni Raudino, il 19.12.23, a firma del Prefetto della Provincia di Siracusa, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto il -OMISSIS-avverso il decreto del Questore di Siracusa Cat -OMISSIS-\2-OMISSIS-con il quale è stata respinta l'istanza per il rilascio della licenza di porto fucile per uso caccia.

Giustizia amministrativa202400423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego questorile della licenza di porto di fucile per uso caccia, adottato dopo l’annullamento del precedente decreto da parte del CGARS

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo decreto prefettizio deducendo carenza di istruttoria e di motivazione, mancata ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 721/2023, nonché abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che il Prefetto si fosse limitato a riprodurre le medesime motivazioni già ritenute illegittime dal giudice d’appello, fondando nuovamente il diniego sulla risalente segnalazione per detenzione di stupefacente, conclusasi con l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, e sulle frequentazioni con soggetti gravati da precedenti. Il CGARS, con la precedente sentenza, aveva annullato il decreto prefettizio per carente istruttoria e insufficiente motivazione, rilevando l’unicità e la lontananza nel tempo della segnalazione, la sua scarsa attinenza all’affidabilità nell’uso delle armi e l’assenza di elementi sufficienti a valutare la portata indiziante delle frequentazioni. Il TAR, rilevata d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha riqualificato il ricorso come azione di ottemperanza, poiché tutte le censure erano dirette a contestare la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del CGARS.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a decidere la controversia. Sebbene il ricorso fosse stato formalmente introdotto come azione di annullamento contro un nuovo provvedimento prefettizio, il contenuto delle doglianze dimostrava che il ricorrente contestava principalmente la mancata esecuzione della sentenza n. 721/2023 del CGARS. Il giudizio è stato quindi riqualificato, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come azione di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., il giudizio di ottemperanza deve essere proposto davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; poiché la sentenza del CGARS aveva riformato la precedente sentenza del TAR, la competenza funzionale inderogabile spetta al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Il TAR ha pertanto declinato la propria competenza, precisando che il ricorso può essere riassunto davanti al CGARS ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio, nella specie la possibile incompetenza del TAR.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente di riqualificare la domanda in base al suo contenuto sostanziale; il ricorso formalmente proposto per l’annullamento è stato qualificato come azione di ottemperanza.

  • art. 112 c.p.a.

    Individua l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    “il ricorso si propone, nel caso di cui all’art. 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta”

    La competenza sull’ottemperanza spetta al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire; quando la sentenza d’appello riforma quella del TAR, la competenza appartiene al giudice d’appello.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    “la competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli artt. 113 e 119”

    La competenza nei giudizi di ottemperanza è funzionale e inderogabile.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente.

  • artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

    Richiamati dal decreto prefettizio quali basi del potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di affidabilità nell’uso delle armi; la loro applicazione sostanziale non è stata esaminata dal TAR per la definizione in rito.

Massime di principio

  • Quando un nuovo provvedimento amministrativo è adottato in riedizione del potere dopo una sentenza e le censure dedotte contestano, nella sostanza, la violazione o l’elusione delle statuizioni conformative del giudicato, il ricorso deve essere riqualificato come azione di ottemperanza, anche se formalmente proposto come ordinaria azione di annullamento.
  • Le doglianze relative a un atto adottato in asserita violazione del giudicato devono essere concentrate davanti al giudice dell’ottemperanza, che è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza e quello competente a conoscere anche delle patologie più gravi dell’atto adottato in riedizione del potere.
  • Quando la sentenza del giudice amministrativo d’appello riforma la sentenza del TAR, la competenza funzionale e inderogabile sul giudizio di ottemperanza relativo al giudicato spetta al giudice d’appello che ha pronunciato la decisione da eseguire.
  • La qualificazione processuale della domanda dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla finalità perseguita, non dalla denominazione formale attribuita dalla parte né dal rito con cui il ricorso è stato introdotto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.