Sentenza n. 508/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 92/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ferrara, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docenti per tre annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'articolo 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 92/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la Carta Docenti per tre annualità; il giudizio di ottemperanza non riguardava le spese legali liquidate nel giudizio civile. La sentenza era stata notificata al domicilio reale dell'Amministrazione, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione spontanea. Nonostante ciò, il Ministero, ritualmente evocato, non aveva adempiuto e non si era costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza ottemperanda, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con termine di 90 giorni decorrente dall'istanza della parte ricorrente e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la sentenza da eseguire sia passata in giudicato, sia stata notificata all'Amministrazione obbligata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo.
- La persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato, detraendo le somme o le utilità eventualmente già corrisposte.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a subentrare all'Amministrazione inadempiente su istanza della parte vittoriosa e dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
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