Sentenza n. 5493/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che aveva accolto l’azione di ottemperanza relativa al beneficio economico della Carta elettronica per il docente, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso per l’ottemperanza di un giudicato civile, con riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per complessivi euro 2.500,00. L’appello è stato proposto esclusivamente contro la quantificazione delle spese di lite operata dal TAR, ritenuta inadeguata. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sulla liquidazione delle spese nei giudizi relativi alla Carta elettronica per il docente e sulla possibilità di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a. La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata quanto alle spese: il Ministero è stato condannato a rimborsare euro 800,00 per il giudizio di ottemperanza in primo grado, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Per il grado di appello, le spese sono state liquidate in euro 300,00, oltre accessori, sempre con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero è stato inoltre condannato al rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico della “Carta elettronica per il docente”
La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile posto in esecuzione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente al giudice di motivare la decisione mediante un sintetico richiamo a precedenti conformi, purché idonei a rendere comprensibili le ragioni della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul punto risolutivo o su un precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello limitato al capo della sentenza relativo alle spese di lite, il valore della controversia in secondo grado coincide con l’entità delle spese del primo grado oggetto di impugnazione.
- Il giudice d’appello può riformare parzialmente la liquidazione delle spese operata dal primo giudice e determinare direttamente l’importo dovuto, applicando il principio di soccombenza.
- La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico rinvio a precedenti conformi quando il rinvio consenta di individuare le ragioni in fatto e in diritto della decisione, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a.
- Quando l’appello relativo alle spese è accolto, anche parzialmente, le spese del grado possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente secondo il principio di soccombenza, con rimborso del contributo unificato ove versato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1526/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1527/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 lug 2026Sentenza n. 1531/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →