Circolare numero 145 del 19-10-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Unione Artigiani Italiani (UAI) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 21 settembre 2017 tra INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI) per consentire agli iscritti beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione agricola il versamento dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni. Sono disciplinate modalità di delega, effetti, revoca e responsabilità, oltre alla periodicità dei pagamenti all’Organizzazione e al costo del servizio a carico della stessa. La circolare riporta anche le istruzioni contabili, i conti da utilizzare, la sede legale dell’UAI e la durata della convenzione, valida fino al 31 dicembre 2017.
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 21 settembre 2017 tra INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e contiene indicazioni operative, contabili e di responsabilità.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o il trattamento speciale di disoccupazione agricola e che intendano versare i contributi associativi all’UAI mediante trattenuta sulla prestazione.
I contributi possono essere trattenuti solo in presenza di delega specifica, e la circolare precisa che sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla UAI.
Modalità di adesione e delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione.
La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata da copia del documento di identità;
- vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- non è presa in considerazione se perviene successivamente alla domanda di prestazione.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, annullamento e controversie
Se la prestazione viene revocata o annullata, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente nel giudizio, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme e strumenti informativi
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute effettuate sui pagamenti, al netto:
- delle spese previste dall’art. 8 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il pagamento avviene con quattro mandati l’anno, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Attraverso i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’Organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali;
- le fatture relative al costo del servizio;
- le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in € 0,45 per singola delega.
Le variazioni annuali del costo saranno oggetto di apposita comunicazione; dalla stessa comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, esclusioni e clausole di tutela
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione e alle vicende connesse.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Contenzioso tra associati e Organizzazione
Per le controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di:
- sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o per perdita dei requisiti di legge dell’Organizzazione, nonché se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale;
- recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
- recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti a favore dell’UAI sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25649: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza UAI;
- GPA11649: rilevazione del debito verso UAI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Le spese per il servizio di esazione devono essere imputate al conto esistente GPA24042.
I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE sul conto GPA11649, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale dell’Unione Artigiani Italiani (UAI) è indicata in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone (FR).
Punti principali
Ambito della convenzione e beneficiari
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti all’Unione Artigiani Italiani (UAI) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo direttamente sulla prestazione.
Modalità di conferimento della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega predisposta secondo il modulo allegato al modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Per l’Organizzazione deve essere utilizzata la sigla UAI.
Durata ed efficacia della delega
La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e produce effetti fino al pagamento della prestazione stessa. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute dopo la domanda di prestazione.
Revoca, annullamento e controversie sulla delega
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. Se sorgono controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega e l’Organizzazione risulta soccombente, quest’ultima deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme e rendicontazione
L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese di cui all’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle Organizzazioni sindacali.
Costo del servizio e fatturazione
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, fissato in € 0,45 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate separatamente e, dalla relativa comunicazione, l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni. L’applicazione online consente anche l’invio delle fatture relative al costo del servizio e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Responsabilità e clausole di tutela dell’INPS
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Obblighi dell’Organizzazione in caso di contenzioso
Se vi sono controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica. In caso di controversie sull’effettivo rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la trattenuta effettuata.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o per perdita dei requisiti di legge, nonché se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti a favore dell’UAI sono istituiti i conti GPA25649, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11649, per la rilevazione del debito verso l’UAI in contropartita del conto GPA35042. Le spese per il servizio di esazione devono essere imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Dati dell’Organizzazione
La sede legale dell’Unione Artigiani Italiani (UAI) è indicata in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone (FR).
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