Circolare numero 142 del 19-10-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 23 settembre 2017 tra INPS e Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee erogate ai beneficiari di specifici trattamenti previdenziali e assistenziali. Sono disciplinate modalità di delega, revoca, gestione dei casi di contestazione, misura delle trattenute, versamenti all’associazione, costi del servizio e profili di responsabilità, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-SELP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-SELP per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 23 settembre 2017 tra INPS e Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP), stipulata secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014. L’intesa regola la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni temporanee erogate dall’Istituto, definendo beneficiari, procedure, controlli, costi, responsabilità e rilevazioni contabili.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Possono aderire alla trattenuta i soggetti che percepiscono trattamenti previdenziali e assistenziali specificamente individuati dalla circolare. In particolare, la facoltà riguarda i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
Il contributo associativo viene quindi corrisposto all’Associazione sindacale mediante una ritenuta operata direttamente sulla prestazione.
Delega alla trattenuta e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento di identità.
La circolare precisa che la delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. È inoltre indicato che il codice identificativo del SELP è 1011.
Gestione delle deleghe nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun dipendente, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991.
La documentazione, compresi eventuali atti di revoca e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.
Revoca, nuove deleghe e contestazioni
La revoca della delega può essere comunicata all’INPS direttamente dall’associato oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è trasmessa direttamente dall’associato, l’INPS provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’associazione sindacale revocata.
Quando un’associazione presenta una nuova delega su una prestazione per la quale risulta già attiva una delega verso altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella precedente. La revoca deve indicare l’associazione sindacale revocata e deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, comunicata dal datore di lavoro o dagli interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della segnalazione. L’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
Misura del contributo associativo e versamenti all’associazione
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale, e deve essere uniforme per tutti gli iscritti all’associazione.
Per il SELP, le percentuali comunicate sono le seguenti:
- 3% su NASpI;
- 3% su ASDI;
- 3% su DIS-COLL;
- 1,5% su CIG;
- 3% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’INPS versa all’Associazione sindacale gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte le spese previste dall’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, mediante quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi informativi, costi e adempimenti economici
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, nei servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig". Tramite tale applicazione vengono resi disponibili:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali.
La stessa applicazione consente all’Istituto di inviare le fatture relative al costo dei servizi e le comunicazioni inerenti alla convenzione.
Il costo del servizio è stabilito in € 0,45 per singola delega. Eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate all’associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’organizzazione sindacale.
L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie riguardanti questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti prescritti dalla legge;
- quando intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Durata della convenzione e dati identificativi del SELP
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza.
La sede legale del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) è indicata in viale della Grande Muraglia n. 154, Roma (RM).
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti al SELP sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25650, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35650, per l’accreditamento al SELP dei contributi associativi;
- GPA11650, per la rilevazione del debito verso il SELP.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse a favore dell’associazione sindacale sono effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione, stipulata il 23 settembre 2017 secondo lo schema approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014, consente ai beneficiari di trattamenti di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché dei sussidi per lavori socialmente utili, di versare i contributi associativi al SELP mediante trattenuta sulla prestazione.
Delega, revoca e gestione delle contestazioni
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’INPS dall’associato o tramite le organizzazioni sindacali; se la revoca è ricevuta direttamente dall’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica al sindacato revocato. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e il sindacato restituisce le somme indebitamente percepite.
Regole in caso di deleghe concorrenti o revoca della prestazione
Se viene presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da delega a favore di altra associazione, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, che deve indicare l’associazione revocata e essere accompagnata da copia del documento di identità. In caso di revoca o annullamento della prestazione, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo e modalità di versamento
Il contributo deve essere indicato espressamente nell’atto di delega in misura percentuale sulla prestazione ed essere uniforme per tutti gli iscritti. Il SELP ha comunicato le seguenti aliquote: 3% su NASpI, 3% su ASDI, 3% su DIS-COLL, 1,5% su CIG e 3% sui restanti trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). L’INPS versa al sindacato gli importi trattenuti, al netto delle spese convenzionali e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Obblighi del datore di lavoro nei pagamenti diretti di integrazione salariale
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.
Servizi online, costi e rendicontazione
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture dei costi del servizio e le comunicazioni inerenti alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,45 per singola delega; l’eventuale variazione annuale viene comunicata all’associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, contenzioso e facoltà di recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture ad essa associate. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se vi sono controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Durata della convenzione e dati identificativi dell’associazione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. La sede legale del SELP è indicata in viale della Grande Muraglia n. 154, Roma (RM). Il codice identificativo del sindacato è 1011.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione dei contributi associativi e dei relativi versamenti al SELP sono istituiti i conti GPA25650 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35650 per l’accreditamento al SELP dei contributi associativi e GPA11650 per la rilevazione del debito verso il SELP. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto esistente GPA24042. Le rimesse al sindacato sono effettuate con le consuete procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili.
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