Circolare numero 144 del 19-10-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 21 settembre 2017 con il Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni. Vengono disciplinate modalità di delega, effetti, revoca, gestione dei pagamenti, oneri di servizio, responsabilità delle parti e durata della convenzione, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle trattenute e dei rimborsi spese.
Convenzione INPS-S.A.P.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-S.A.P.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 21 settembre 2017 tra INPS e Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo consente ai lavoratori agricoli beneficiari di prestazioni di disoccupazione agricola di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle somme erogate dall’Istituto.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda i titolari di indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione agricola. Per tali prestazioni è possibile disporre la trattenuta del contributo associativo in favore del S.A.P.P., purché il lavoratore presenti la relativa delega secondo le modalità previste.
Delega per la trattenuta del contributo
L’autorizzazione all’effettuazione delle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega apposita, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- corredata della copia del documento di identità;
- riferita all’anno della prestazione richiesta.
L’INPS non tiene conto delle deleghe presentate dopo la domanda di prestazione. Nella delega l’organizzazione deve essere indicata con la sigla S.A.P.P. e la misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto. La delega cessa i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, annullamento e controversie
Se la prestazione viene revocata o annullata, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme eventualmente già ricevute e trattenute a titolo di contributo associativo. In caso di controversie sul valido rilascio della delega, qualora il giudizio si concluda sfavorevolmente per l’organizzazione, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
La convenzione prevede inoltre che, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, il S.A.P.P. debba ristorare l’INPS delle spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Pagamento delle somme trattenute e strumenti informatici
L’INPS versa al sindacato gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte:
- le spese previste dall’art. 8 della convenzione;
- le eventuali trattenute già versate e non dovute.
I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. L’INPS mette inoltre a disposizione del S.A.P.P., tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione sono trasmesse anche le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni inerenti la convenzione.
Corrispettivo del servizio
L’organizzazione sindacale deve corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, fissato in 0,45 euro per ogni singola delega. La variazione annuale di tale costo sarà oggetto di apposita comunicazione e, a seguito di essa, l’organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, limiti e facoltà di recesso dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è altresì sollevato da ogni responsabilità connessa all’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’organizzazione, anche se relativi a pignoramenti già in corso o eseguiti alla data di stipula.
L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle organizzazioni sindacali;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
- per perdita dei requisiti di legge da parte dell’organizzazione;
- se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione, nonché in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti al S.A.P.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25648, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del S.A.P.P.;
- GPA11648, per la rilevazione del debito verso il S.A.P.P. in contropartita del conto GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11648, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede legale del S.A.P.P.
La sede legale del Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) è in via Angelo Bargoni n. 8, Roma (RM).
Punti principali
Oggetto della convenzione e ambito di applicazione
La convenzione, stipulata il 21 settembre 2017 secondo il nuovo schema approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al S.A.P.P. sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, autorizzando la trattenuta del contributo sulla prestazione erogata dall’INPS.
Delega, modalità di adesione ed effetti
L’autorizzazione alle trattenute avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta; le deleghe inviate dopo la domanda non sono considerate. L’organizzazione deve essere indicata con la sigla S.A.P.P. e l’importo del contributo deve risultare espressamente nell’atto di delega. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione.
Revoca, annullamento e controversie
In caso di revoca o annullamento della prestazione, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale. Se sorgono controversie sul valido rilascio della delega e l’organizzazione risulta soccombente, questa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e organizzazione, il S.A.P.P. deve ristorare l’INPS per le spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Pagamenti al sindacato e gestione informatica
L’INPS versa al S.A.P.P. gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte le spese previste dall’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con i relativi dati anagrafici e importi trattenuti, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali. La stessa applicazione è utilizzata anche per l’invio delle fatture del servizio e delle comunicazioni inerenti la convenzione.
Costo del servizio e facoltà di recesso
L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in 0,45 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà comunicata separatamente e, in seguito a tale comunicazione, l’organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, esclusioni e facoltà di recesso dell’INPS
Dall’attuazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’organizzazione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni che rendano necessario un nuovo testo convenzionale. Può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Istruzioni contabili e conti istituiti
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola e dei relativi versamenti al S.A.P.P. sono istituiti i conti GPA25648, per l’imputazione dei contributi trattenuti, e GPA11648, per la rilevazione del debito verso il sindacato in contropartita del conto GPA35042. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti a favore dell’organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Sede del sindacato
La sede legale del Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) è indicata in via Angelo Bargoni n. 8, Roma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 ott 2017Circolare numero 141 del 19-10-2017
- Circolare · 19 ott 2017Circolare numero 142 del 19-10-2017
- Circolare · 19 ott 2017Circolare numero 143 del 19-10-2017
- Circolare · 19 ott 2017Circolare numero 145 del 19-10-2017
- Circolare · 19 ott 2017Circolare numero 146 del 19-10-2017
- Circolare · 19 ott 2017Circolare numero 147 del 19-10-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →