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Circolare

Circolare numero 147 del 19-10-2017

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 20 giugno 2017 tra INPS e Conf.A.I.L. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare, mediante trattenuta sulla prestazione, i contributi associativi dovuti all’Organizzazione. Vengono disciplinate modalità di delega, decorrenza ed efficacia, flussi di pagamento, costo del servizio, responsabilità delle parti, possibilità di sospensione o recesso e istruzioni contabili con i relativi conti istituiti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017.

Convenzione INPS-Conf.A.I.L. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-Conf.A.I.L. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 20 giugno 2017 tra INPS e Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti attraverso la trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Il testo richiama inoltre il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014 e ne illustra i profili operativi, economici e contabili.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di:

  • indennità ordinaria di disoccupazione;
  • trattamento speciale di disoccupazione agricola.

Per tali soggetti è consentito il versamento del contributo associativo a favore di Conf.A.I.L. mediante trattenuta direttamente sulla prestazione spettante.

Delega alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione telematica all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega:

  • deve essere sottoscritta dal delegante;
  • deve essere accompagnata da copia del documento di identità;
  • vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
  • non è presa in considerazione se perviene dopo la domanda di prestazione.

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla "Conf.A.I.L.". La misura del contributo associativo deve essere espressamente riportata nell’atto di delega.

Efficacia della delega e restituzioni

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Versamento delle somme trattenute e gestione telematica

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:

  • delle spese previste dall’art. 8 della convenzione;
  • delle eventuali trattenute già versate e non dovute.

I pagamenti avvengono con quattro mandati all’anno, nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS rende disponibili:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni sindacali;
  • le fatture relative al costo del servizio;
  • le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

Costo del servizio

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a € 0,45 per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione; dalla ricezione di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e manleva

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e Organizzazione e alle vicende ad esso collegate. L’Istituto è inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riguardo ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per le controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Organizzazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti prescritti ex lege;
  • se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario l’adozione di un nuovo testo.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti a Conf.A.I.L. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25645, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza di Conf.A.I.L.;
  • GPA11645, per la rilevazione del debito verso Conf.A.I.L., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione, devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, registrati in DARE del conto GPA11645, devono essere eseguiti a favore di Conf.A.I.L. con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale di Conf.A.I.L. è indicata in viale Abruzzi n. 38, Milano (MI).

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderire i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale di disoccupazione, versando il contributo tramite trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.

Delega alla trattenuta e modalità di rilascio

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di una delega all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento di identità. La delega vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non sono prese in considerazione le deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione.

Misura del contributo e durata dell’efficacia

L’importo del contributo associativo è indicato espressamente nell’atto di delega. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo trattenuto.

Versamenti all’Organizzazione e servizi telematici INPS

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate, al netto delle spese previste dall’art. 8 della convenzione e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Sui servizi online, tramite l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, l’elenco dei pagamenti telematici effettuati e invia le fatture relative al costo del servizio e le comunicazioni inerenti alla convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso per variazione annuale

L’Organizzazione deve corrispondere all’INPS un costo servizio pari a € 0,45 per singola delega. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate con apposito avviso; a seguito di tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, controversie e manleva dell’INPS

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione. L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Se sorgono controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo dell’Organizzazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in caso di gravi irregolarità contributive o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei relativi versamenti a Conf.A.I.L. sono istituiti i conti GPA25645, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11645, per la rilevazione del debito verso Conf.A.I.L. in contropartita del conto GPA35042. Le spese per il servizio di esazione vanno imputate al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede dell’Organizzazione

La sede legale della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.) è indicata in viale Abruzzi n. 38, Milano.

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