Circolare numero 146 del 19-10-2017
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 28 luglio 2017 tra INPS e CISLA per il prelievo dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Sono disciplinati i beneficiari ammessi, le modalità di rilascio e revoca delle deleghe, le percentuali di trattenuta, i versamenti all’associazione, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e la durata della convenzione. Sono inoltre indicati gli aspetti procedurali e contabili con i relativi conti istituiti.
Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-CISLA per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 28 luglio 2017 tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento disciplina in modo organico platea dei beneficiari, modalità di rilascio e revoca della delega, misura del contributo, flussi di pagamento, costi del servizio e profili di responsabilità, nonché gli aspetti contabili connessi.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
La convenzione si applica ai soggetti beneficiari di trattamenti previdenziali temporanei che vogliano versare il contributo associativo CISLA tramite trattenuta diretta sulle prestazioni erogate dall’INPS. Le prestazioni richiamate sono:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione NASPI, ASDI e DIS-COLL;
- disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
L’identificativo della Confederazione è indicato nel codice "1009".
Delega all’INPS e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta richiede la trasmissione all’INPS di un’apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Revoca, nuova delega e contestazioni
La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente dall’associato, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’associazione sindacale revocata.
Nel caso in cui venga presentata una nuova delega su una prestazione già assistita da altra delega attiva, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, che deve indicare espressamente l’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento d’identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute. Analogo obbligo di restituzione sussiste in caso di revoca o annullamento della prestazione, con riferimento alle somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Nelle controversie giudiziarie concernenti l’effettivo e valido rilascio della delega, se l’associazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Trattenute sulle prestazioni e percentuali del contributo
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nella delega, in forma percentuale rispetto alla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti all’associazione. CISLA ha comunicato le seguenti aliquote:
- 3% sulla NASPI;
- 3% sull’ASDI;
- 3% sulla DIS-COLL;
- 3% sulla CIG;
- 3% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori i dati delle deleghe rilasciate da ciascun dipendente, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della medesima legge.
Versamento delle somme e servizi online
L’INPS versa all’associazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, detratte le spese previste dall’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate ma non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento all’anno, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’Istituto rende disponibili all’associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’INPS invia anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Costi del servizio e facoltà di recesso
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in € 0,45 per singola delega. La variazione annuale del costo è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, manleve e rapporti con l’INPS
La convenzione non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra il singolo iscritto e l’organizzazione sindacale, nonché alle vicende ad esso connesse. L’Istituto è inoltre espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, ivi compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione sindacale;
- sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti;
- per perdita, da parte dell’associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per la stipula;
- nel caso in cui sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale nell’interesse dell’INPS.
Resta inoltre ferma la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti a favore della CISLA, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25643, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35643, per l’accreditamento alla CISLA dei contributi associativi;
- GPA11643, per la rilevazione del debito verso la CISLA;
- GPA24042, per gli importi relativi al rimborso delle spese del servizio di esazione.
Le rimesse a favore dell’associazione avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, che consentono anche le contestuali rilevazioni contabili. La circolare richiama inoltre l’allegato n. 2, nel quale sono riportati i conti GPA25643, GPA35643 e GPA11643.
Dati dell’associazione
La sede legale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) è indicata in via Roma n. 41, Crotone (KR).
Punti principali
Oggetto della convenzione e soggetti interessati
La convenzione consente agli iscritti CISLA beneficiari di prestazioni previdenziali temporanee di versare il contributo associativo mediante trattenuta sulle somme erogate dall’INPS. Rientrano tra le prestazioni interessate mobilità, NASPI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, CIG ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e revoca
La trattenuta è subordinata alla trasmissione all’INPS di una delega specifica, predisposta nel modulo allegato alla richiesta della prestazione e firmata dal delegante, con copia del documento di identità. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali; in caso di revoca comunicata all’INPS, l’Istituto acquisisce la revoca e informa l’associazione revocata. Se esiste già una delega attiva a favore di altra associazione, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con allegata copia del documento d’identità.
Gestione delle contestazioni e restituzioni
Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione ricevuta da datore di lavoro o lavoratori. L’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione restituisce al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo. Nelle controversie giudiziarie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente rimborsa la ritenuta all’interessato.
Misura del contributo e modalità di riparto
La misura della trattenuta deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale della prestazione e uniforme per tutti gli iscritti. Per CISLA sono previste le seguenti aliquote: 3% NASPI, 3% ASDI, 3% DIS-COLL, 3% CIG e 3% per gli altri trattamenti (disoccupazione speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese di servizio e delle eventuali somme già versate ma non dovute, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Pagamento diretto della CIG e obblighi del datore di lavoro
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi dei lavoratori i dati delle deleghe rilasciate, inclusa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 223/1991.
Servizi informatici, fatturazione e costi
Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’associazione gli elenchi dei nominativi per cui è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture relative al costo del servizio e le comunicazioni connesse alla convenzione. Il costo del servizio è pari a € 0,45 per singola delega. La variazione annuale dei costi è comunicata all’associazione, che può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Responsabilità, manleve e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o delle strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sui rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, se l’associazione perde i requisiti di legge per stipulare, oppure se sopravvengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a proprio danno.
Aspetti procedurali e contabili
Per la rilevazione dei contributi e dei versamenti alla CISLA sono istituiti i conti GPA25643 per i contributi trattenuti sulle prestazioni temporanee, GPA35643 per l’accreditamento alla CISLA, GPA11643 per il debito verso CISLA e GPA24042 per il rimborso delle spese del servizio di esazione. Le rimesse all’associazione avvengono con le ordinarie procedure di pagamento accentrato, con contestuali rilevazioni contabili. La sede legale della CISLA è indicata in via Roma n. 41, Crotone (KR).
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