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Circolare

Circolare numero 143 del 19-10-2017

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Pensionati(SINAP) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari sono i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 20 settembre 2017 con il Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di delega, i termini di efficacia, i flussi di pagamento, gli obblighi dell’Organizzazione, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili per la rilevazione dei contributi e dei rimborsi spese. Sono inoltre indicati il costo del servizio, le condizioni di rinnovo e le ipotesi di sospensione o recesso della convenzione.

Convenzione INPS-SINAP per trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-SINAP per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 20 settembre 2017 tra INPS e Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) per consentire la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola spettanti ai lavoratori agricoli beneficiari. Il documento disciplina in modo puntuale la delega, i flussi di pagamento, i costi del servizio, le responsabilità delle parti e le istruzioni contabili per la corretta rilevazione delle operazioni.

Ambito di applicazione

La convenzione riguarda i beneficiari dell’indennità ordinaria di disoccupazione e del trattamento speciale di disoccupazione agricola. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore del SINAP mediante trattenuta sulla prestazione percepita.

Delega all’INPS e modalità di autorizzazione

L’autorizzazione alla trattenuta è subordinata alla trasmissione telematica all’INPS di una delega specifica, predisposta secondo il modulo allegato al modello di domanda della prestazione. La delega deve essere:

  • sottoscritta dal soggetto delegante;
  • corredata da copia del documento d’identità.

La delega si intende concessa per l’anno a cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non considera le deleghe trasmesse dopo la presentazione della domanda di prestazione.

Effetti della delega e casi di revoca o annullamento

La delega produce effetti fino al pagamento della prestazione richiesta. Qualora la prestazione venga revocata o annullata, il SINAP è tenuto a restituire al lavoratore le somme già riscosse a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Indicazioni operative sulla delega e misura del contributo

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla "SINAP". La misura del contributo associativo è espressamente riportata nell’atto di delega.

Pagamento delle trattenute e periodicità dei versamenti

L’INPS versa al SINAP gli importi trattenuti sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti avvengono con quattro mandati di pagamento nei mesi di:

  • aprile;
  • luglio;
  • settembre;
  • dicembre.

Servizi online, elenchi e fatturazione

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS rende disponibili all’Organizzazione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali;
  • l’invio delle fatture relative al costo del servizio e delle eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e recesso

Il SINAP si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in 0,45 euro per ogni delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di specifica comunicazione; dalla ricezione di tale comunicazione l’Organizzazione potrà recedere entro 60 giorni.

Responsabilità, contenzioso e tutela dell’INPS

La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle relative vicende. L’Istituto è inoltre manlevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori del SINAP, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di contestazioni sull’effettivo e valido rilascio della delega, se il SINAP risulta soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra associati e Organizzazione, il SINAP deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle organizzazioni sindacali;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita da parte dell’Organizzazione dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti al SINAP sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25647, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del SINAP;
  • GPA11647, per la rilevazione del debito verso il SINAP, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11647, devono essere eseguiti a favore dell’Organizzazione sindacale con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale dell’Organizzazione

La sede legale del Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) è indicata in via Paolo Della Valle n. 32, Napoli (NA).

Punti principali

Ambito della convenzione

La convenzione, sottoscritta il 20 settembre 2017 secondo il nuovo schema approvato con determinazione commissariale n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi del SINAP sulle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione agricola corrisposte ai lavoratori agricoli beneficiari.

Delega e autorizzazione alla trattenuta

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata dalla copia del documento di identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e non è considerata se perviene dopo la domanda di prestazione.

Effetti della delega e gestione di revoca o annullamento

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già percepite a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.

Indicazione dell’organizzazione e misura del contributo

Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla SINAP. La misura del contributo dovuto è espressamente indicata nell’atto di delega.

Versamento delle somme trattenute e periodicità

L’INPS versa al SINAP le trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 della convenzione e di eventuali trattenute già versate e non dovute. I pagamenti avvengono con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Servizi online e fatturazione

Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con trattenuta, i dati anagrafici e gli importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle organizzazioni sindacali. Attraverso la stessa applicazione sono inviate le fatture per il costo dei servizi e le comunicazioni relative alla convenzione.

Costo del servizio e facoltà di recesso

Il SINAP corrisponde all’INPS un costo di servizio pari a 0,45 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; dopo tale comunicazione l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

Esclusione di oneri e responsabilità dell’INPS

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione e alle vicende connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione.

Controversie e obblighi di rimborso

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se il SINAP risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Nei contenziosi giudiziari relativi ai rapporti tra associati e Organizzazione, quest’ultima deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a suo danno.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dei contributi associativi e dei versamenti a favore del SINAP sono istituiti i conti GPA25647, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni di disoccupazione agricola, e GPA11647, per la rilevazione del debito verso il SINAP in contropartita del conto GPA35042. I rimborsi spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale del SINAP

La sede legale del Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) è indicata in via Paolo Della Valle n. 32, Napoli (NA).

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