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Circolare

Circolare numero 141 del 19-10-2017

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia (CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 27 luglio 2017 tra INPS e Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati i beneficiari interessati, le modalità di delega e revoca, la misura delle percentuali di contribuzione, gli adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, i termini di versamento all’Associazione, il costo del servizio a carico dell’Associazione e le principali clausole di responsabilità e durata della convenzione. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i conti dedicati alle rilevazioni.

Convenzione INPS-Confartigianato Imprese FVG per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-Confartigianato Imprese FVG per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 27 luglio 2017 tra INPS e Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia – Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia (CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione commissariale n. 128 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali temporanee e le relative modalità operative, contabili e di responsabilità.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

Possono aderire al meccanismo di trattenuta i soggetti beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione NASpI, ASDI e DIS-COLL;
  • disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

La trattenuta dei contributi associativi avviene sulle prestazioni erogate dall’INPS, a favore dell’Associazione sindacale stipulante.

Modalità di delega, autorizzazione e documentazione

L’autorizzazione alla trattenuta è rilasciata mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata da copia del documento di identità.

Nel caso dei trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, incluse eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, della medesima legge.

Revoca, contestazioni e rapporti tra più deleghe

La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’INPS dall’associato direttamente oppure tramite le Associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione del contributo associativo, provvede nel più breve tempo possibile ad acquisirla e a comunicarla all’Associazione revocata.

Se viene presentata una nuova delega per una prestazione sulla quale è già attiva una delega verso un’altra Associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella già esistente, nella quale deve essere indicata l’Associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’Associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.

Misura del contributo e modalità di versamento

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, come percentuale della prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti all’Associazione.

Confartigianato Imprese FVG ha comunicato le seguenti aliquote:

  • 2,5% per NASpI;
  • 2,5% per ASDI;
  • 2,5% per DIS-COLL;
  • 2,5% su CIG;
  • 2,5% sui restanti trattamenti, cioè trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

L’INPS versa all’Associazione sindacale l’importo delle trattenute operate, dedotte le spese previste dall’art. 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Servizi informativi, costo dell’esazione e fatturazione

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Associazioni sindacali.

Attraverso la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e ogni ulteriore comunicazione inerente la convenzione.

Il costo del servizio è fissato in 0,45 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, da tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di responsabilità e contenzioso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale.

L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Nei contenziosi giudiziari attinenti o connessi ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’INPS

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico se sorgono contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione;
  • sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula;
  • se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto si riserva anche la facoltà di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale della Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia è indicata in via del Coroneo n. 6, Trieste.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25644, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35644, per l’accreditamento alla Confartigianato Imprese FVG dei contributi associativi;
  • GPA11644, per la rilevazione del debito verso l’Associazione.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’Associazione, devono essere imputati al conto GPA24042. Le rimesse avvengono mediante le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato e la contestuale rilevazione contabile.

Punti principali

Ambito soggettivo e prestazioni interessate

Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i soggetti beneficiari di mobilità, NASpI, ASDI, DIS-COLL, disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.

Delega, autorizzazione e revoca

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’Associazione; se l’INPS riceve la revoca, la acquisisce e la comunica all’Associazione. La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

Prevalenza di una delega già esistente e contestazioni

Se viene presentata una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega ad altra Associazione, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’Associazione revocata e allegata copia del documento d’identità. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione e l’Associazione restituisce le somme indebitamente percepite.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali

Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi dei lavoratori, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, inclusa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 l. 223/1991. La documentazione, comprese revoche e nuove deleghe, deve essere conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 3, l. 223/1991.

Misura del contributo e versamenti all’Associazione

La trattenuta deve essere indicata espressamente nella delega come percentuale della prestazione previdenziale e deve essere uguale per tutti gli iscritti. Le percentuali comunicate da Confartigianato Imprese FVG sono: 2,5% per NASpI, ASDI, DIS-COLL, CIG e per gli altri trattamenti (trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili). L’INPS versa le somme trattenute, al netto delle spese e delle eventuali trattenute non dovute già versate, con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Servizi online e costo del servizio

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono trasmesse fatture e comunicazioni connesse alla convenzione. Il costo del servizio è fissato in 0,45 euro per singola delega.

Durata, rinnovo e facoltà dell’INPS

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017 e la richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a suo danno.

Responsabilità e contenzioso

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra associato e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di controversie sulla validità della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare l’interessato; inoltre, nei contenziosi connessi ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su semplice presentazione di nota specifica.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25644 per i contributi associativi trattenuti, GPA35644 per l’accreditamento alla Confartigianato Imprese FVG, GPA11644 per il debito verso l’Associazione. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto GPA24042. Le rimesse all’Associazione avvengono con le consuete procedure di pagamento accentrato con rilevazioni contabili contestuali.

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