Sentenza n. 886/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto -OMISSIS- del Comando Legione Carabinieri Sicilia del 16 maggio 2025, notificato il 29 maggio 2025 con cui il Comando Legione Carabinieri Sicilia decretava il recupero amministrativo della somma di euro 47.374,18 a carico dell’odierno ricorrente per esercizio di attività extraprofessionale; - della relazione del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Agrigento avente prot. -OMISSIS-del 18 dicembre 2024, notificata il 29 maggio 2025; - e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di addebito e recupero amministrativo di euro 47.374,18 per esercizio di attività extraprofessionale non autorizzata, unitamente alla relazione ispettiva della Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni datoriali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui era stato disposto il recupero amministrativo dei compensi derivanti dalla gestione di una struttura ricettiva extra-alberghiera nel periodo 2022-2024. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancato contraddittorio; eccesso di potere per sviamento, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato impropriamente categorie proprie della responsabilità amministrativo-contabile, quali dolo e colpa grave; travisamento dei fatti, poiché l’attività sarebbe stata occasionale, compatibile con il servizio, non lesiva dell’onore dell’Arma e svolta in buona fede, anche per la mancata conoscenza del diniego sull’istanza di autorizzazione; difetto di istruttoria e di prova in ordine al periodo effettivo di gestione e alla quantificazione degli introiti. In particolare, il ricorrente ha contestato la riferibilità a sé dell’attività per l’intero periodo considerato e ha invocato un contratto di comodato gratuito stipulato con la moglie nel luglio 2024 quale evento interruttivo della gestione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo procedimentale perché il decreto si inseriva nel procedimento disciplinato dagli artt. 452 ss. d.P.R. 90/2010 e si fondava su una relazione ispettiva coperta da segreto, sicché, anche alla luce dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, l’esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso. L’amministrazione non era tenuta a estendere le garanzie partecipative alle indagini ispettive finalizzate ad accertare la violazione del divieto di incarichi non autorizzati. Ha respinto anche la censura relativa allo sviamento, chiarendo che il decreto di addebito richiede l’accertamento del responsabile, della condotta, del danno e del nesso causale, mentre l’elemento soggettivo rileva, eventualmente, nel distinto giudizio amministrativo-contabile. Il richiamo a dolo e colpa grave è stato ritenuto ultroneo e neutro. Quanto all’attività extraprofessionale, il Collegio ha affermato il carattere di esclusività del rapporto di impiego pubblico militare: l’attività retribuita non autorizzata è vietata anche se occasionale, saltuaria o sporadica. Il ricorrente era consapevole della necessità dell’autorizzazione e aveva comunque esercitato l’attività in presenza del silenzio negativo previsto dall’art. 53, comma 10, d.lgs. 165/2001. Sono state inoltre ritenute attendibili e sufficienti le risultanze della Guardia di Finanza: accertamenti bancari, dati delle prenotazioni Booking e Airbnb, flussi finanziari e profili Facebook riconducibili al militare dimostravano la gestione dell’attività per il periodo considerato e la percezione dei compensi anche dopo il comodato. Infine, il recupero dell’intero compenso percepito trova fondamento nell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 e non presuppone la quantificazione di un danno secondo le regole della responsabilità amministrativo-contabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, in favore delle amministrazioni costituite, con vincolo di solidarietà attiva.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio e le garanzie partecipative non devono essere applicate alle indagini ispettive finalizzate ad accertare la violazione del divieto di attività retribuite non autorizzate, quando il provvedimento conclusivo si fonda sugli esiti di tali indagini.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio partecipativo non determina l’annullamento quando, per la natura vincolata dell’attività e per gli elementi acquisiti, risulta che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
artt. 452 ss. d.P.R. 90/2010
Il decreto di addebito per danni all’amministrazione segue il procedimento previsto dalla disciplina dell’ordinamento militare e richiede l’accertamento della condotta dannosa, del responsabile e del nesso causale.
art. 453, comma 2, d.P.R. 90/2010
Il decreto di addebito e l’eventuale successiva azione erariale hanno presupposti distinti; l’adozione dell’addebito non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo proprio della responsabilità amministrativo-contabile.
art. 60 l. 662/1996
La disposizione costituisce il riferimento sostanziale per il divieto di attività lavorativa non autorizzata oggetto dell’attività ispettiva.
art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001
La disciplina sull’incompatibilità e sul recupero dei compensi non autorizzati è applicabile anche al personale militare nei limiti richiamati dalla sentenza.
art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001
i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi
L’attività retribuita non previamente autorizzata è vietata anche se occasionale. In caso di inosservanza, il compenso percepito deve essere versato all’amministrazione di appartenenza, con recupero dell’intero profitto senza necessità di quantificare un danno secondo i criteri della responsabilità amministrativo-contabile.
art. 53, comma 10, d.lgs. 165/2001
La mancata risposta dell’amministrazione nel termine di trenta giorni produce il silenzio negativo sull’istanza di autorizzazione, sicché l’attività non può essere legittimamente esercitata in assenza di un provvedimento autorizzatorio.
Massime di principio
- Nel rapporto di impiego pubblico militare vige un principio di esclusività che impedisce lo svolgimento di incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall’amministrazione, anche quando l’attività sia occasionale, saltuaria o sporadica.
- Il recupero dei compensi percepiti per attività retribuita non autorizzata ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 ha natura distinta rispetto all’azione di responsabilità amministrativo-contabile: richiede l’identificazione del responsabile, l’accertamento della condotta e del compenso percepito, nonché il nesso causale, ma non la prova di dolo o colpa grave né la quantificazione di un danno compensativo.
- In caso di violazione del divieto di incarichi non autorizzati, l’amministrazione può recuperare l’intero compenso percepito dal dipendente, senza dover dimostrare un danno ulteriore arrecato all’amministrazione.
- Le garanzie partecipative della l. 241/1990 non devono necessariamente essere applicate alle indagini ispettive e tributarie preliminari, quando esse siano funzionali all’accertamento di una violazione e il provvedimento finale abbia contenuto vincolato o non avrebbe potuto avere esito diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- Il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di autorizzazione a svolgere incarichi retribuiti produce l’effetto negativo previsto dalla legge; il dipendente non può quindi invocare la buona fede o l’occasionalità dell’attività per giustificarne lo svolgimento in assenza di autorizzazione espressa.
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