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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32912/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

tre motivi: (1) nullità delle sentenze di merito per errata applicazione dell'art. 648 c.p., per presunta mancanza di prova che l'imputato avesse ricevuto, posseduto o occultato la vettura indicata nella rubrica imputativa; (2) violazione degli artt. 648 c.p. e 192 c.p.p. e vizi di motivazione, sostenendo che la responsabilità sarebbe derivata da un travisamento del compendio probatorio e dall'assenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma incriminatrice; (3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, nonché difetto di motivazione sulla dosimetria della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto aspecifici e meramente fattuali il primo e il secondo motivo e ha confermato la congruità della motivazione della Corte territoriale: la relazione tra imputato e res si fondava sul riconoscimento diretto da parte degli operanti dell'imputato alla guida del mezzo rubato, l'abbandono del veicolo e la fuga, da cui è stata ricavata la consapevolezza della provenienza delittuosa. La Corte ha richiamato il principio relativo alla cd. "doppia conforme" e ha precisato che il vizio di travisamento del materiale probatorio può essere dedotto in cassazione solo con specifiche deduzioni quando il secondo grado introduce o valorizza elementi non presenti nel primo grado. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p. e il diniego della sospensione condizionale (pericolosità della condotta, false dichiarazioni di testi, precedenti penali) e ha osservato che l'imputato, non avendo richiesto espressamente la sospensione in appello, non può dolersene in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    La norma è stata ritenuta applicata correttamente dai giudici di merito: la condotta contestata (guida del mezzo rubato, abbandono e fuga) è stata considerata idonea a dimostrare il possesso/conoscenza della provenienza delittuosa ai fini dell'art. 648 c.p.

  • art. 192 cod. proc. pen. (motivazione)

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione denunziati: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse congrua e priva di vizi logico-giuridici, quindi conforme ai requisiti dell'art. 192 c.p.p.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti comuni)

    La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata motivata con elementi ostativi (pericolosità della condotta, false dichiarazioni e precedenti penali) e pertanto ritenuta corretta.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione

    Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01

    Richiamati i principi sulla "doppia conforme": in cassazione il gravame contro il travisamento probatorio è ammissibile solo se il ricorrente dimostra specificamente che il secondo grado ha valorizzato elementi non esaminati nel primo grado o ha introdotto informazioni inesistenti nel materiale processuale.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di liquidare equitativamente somme alla Cassa delle ammende come sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti liberamente: i giudizi di merito sul riconoscimento e sulla valutazione delle prove sono insindacabili se la motivazione è logico-giuridicamente congrua.
  • Il comportamento di guida del veicolo rubato, l'abbandono e la fuga possono legittimamente consentire inferenze circa il possesso e la consapevolezza della provenienza delittuosa ai fini dell'art. 648 c.p.
  • Il vizio di travisamento probatorio in cassazione richiede una specifica deduzione: è necessario dimostrare che il secondo grado abbia introdotto o valorizzato elementi non presenti nel primo grado (cd. "doppia conforme").
  • La contestazione della dosimetria e della mancata concessione di benefici (attenuanti, sospensione condizionale) richiede che tali questioni siano adeguatamente sollevate e argomentate nei gradi di merito; l'omessa richiesta in appello può precludere il rilievo in cassazione.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere valutata nel suo complesso: l'assenza di vizi logico-giuridici rende il relativo accertamento dei fatti difficilmente attaccabile in sede di legittimità.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: 1) indicare con precisione quali elementi del materiale probatorio sarebbero stati travisati; 2) dimostrare se il secondo grado ha introdotto nuovi riferimenti probatori; 3) sollevare tempestivamente e con specificità le questioni relative a attenuanti e sospensione condizionale già nei gradi precedenti.

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