Sentenza n. 474/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento -del decreto del Questore di Agrigento Cat.-OMISSIS-notificato in data 22.01.2024, con il quale è stata disposta la sospensione ex art. 100 TULPS del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande “Adenzia Sicily Industrial”; - di ogni atto o provvedimento antecedente, consequenziale e connesso; con riserva di chiedere, in separato giudizio, la condanna della P.A. al risarcimento di tutti i danni per aver dovuto sospendere l'attività di cui in oggetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Agrigento recante la sospensione per dieci giorni della licenza del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sospensione della licenza, disposta dopo una rissa iniziata in via Guerrazzi e conclusasi in Piazza Dante, nelle vicinanze del locale. Ha dedotto: violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, assumendo che il provvedimento avesse natura extra ordinem e fosse privo dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti; eccesso di potere per difetto di nesso causale tra la rissa e l'attività commerciale, poiché i fatti non sarebbero iniziati nel locale né sarebbero stati la prosecuzione di disordini originatisi al suo interno; violazione dell'art. 100 TULPS per erronea qualificazione del locale come abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose; illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione circa il pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; disparità di trattamento rispetto agli altri esercizi della zona; difetto di motivazione e violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/1990 per il mancato adeguato esame delle memorie procedimentali. Il ricorrente aveva inoltre riservato separato giudizio risarcitorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento perché la sospensione, disposta per dieci giorni nel gennaio 2024, aveva ormai esaurito i propri effetti. Ha tuttavia esaminato la legittimità dell'atto ai soli fini risarcitori. Ha qualificato la sospensione ex art. 100 TULPS come misura preventiva, non sanzionatoria e non assimilabile a un'ordinanza contingibile e urgente extra ordinem; pertanto non sono necessari i presupposti propri di tali ordinanze. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale e può riguardare anche disordini verificatisi all'esterno del locale, purché sussista un significativo nesso causale tra il pericolo e l'attività economica autorizzata. Nel caso concreto, il decreto non aveva adeguatamente motivato tale collegamento: la rissa era iniziata altrove, non risultava il coinvolgimento di avventori del locale né che il locale fosse stato occasione o antecedente causale significativo dei disordini. La presenza del titolare e della moglie nelle vicinanze era riferibile al recupero di arredi sottratti dal locale e non dimostrava il nesso richiesto. Sono state respinte le censure relative alla natura extra ordinem del provvedimento, all'abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, alla disparità di trattamento e all'erronea indicazione dell'ubicazione, ritenuta comunque compatibile con la vicinanza dei luoghi. Il TAR ha quindi accertato l'illegittimità del decreto ai soli fini risarcitori e ha condannato l'Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 100 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e ampiamente discrezionale, esercitabile anche quando i disordini si siano verificati all'esterno del locale, purché sia motivato un significativo nesso causale tra la situazione di pericolo e l'attività economica autorizzata.
artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/1990
La motivazione e la partecipazione procedimentale impongono che il provvedimento dia conto, in modo adeguato, del collegamento tra i fatti e l'attività commerciale, nonché degli elementi rilevanti emersi nel procedimento.
Massime di principio
- La sospensione della licenza prevista dall'art. 100 TULPS è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini; la sua adozione non presuppone l'accertamento di una responsabilità personale dell'esercente.
- Il potere previsto dall'art. 100 TULPS non è un potere extra ordinem: per la sospensione della licenza non occorrono i presupposti di contingibilità, urgenza e impossibilità di fronteggiare altrimenti il pericolo propri delle ordinanze contingibili e urgenti.
- I disordini rilevanti ai sensi dell'art. 100 TULPS possono verificarsi anche all'esterno del locale o coinvolgere soggetti non qualificabili come avventori, ma l'amministrazione deve motivare l'esistenza di un significativo antecedente causale o nesso causale tra l'attività commerciale e la situazione di pericolo.
- La discrezionalità del Questore nell'applicazione dell'art. 100 TULPS è sindacabile per travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza; in ogni caso, il provvedimento deve indicare i presupposti concreti della situazione di pericolo e spiegare il collegamento con l'esercizio commerciale.
- Quando il provvedimento di sospensione ha esaurito i propri effetti, la domanda di annullamento diviene improcedibile; l'illegittimità dell'atto può tuttavia essere accertata se ciò è necessario ai fini di una domanda risarcitoria, anche riservata per separato giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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