Parere n. 451/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/584280 del 3 marzo 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/584280 del 3 marzo 2020
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, da un lato, la violazione del termine di conclusione del procedimento e, dall’altro, l’illegittimità del diniego per avere l’Amministrazione fondato la decisione su una denuncia per truffa e insolvenza fraudolenta, senza considerare che il procedimento penale si era concluso con archiviazione del 17 ottobre 2016 perché il fatto non sussiste. Il ricorrente ha inoltre rappresentato la propria stabile integrazione nella comunità nazionale, desumibile dalla regolarità della permanenza in Italia e dall’occupazione a tempo indeterminato svolta dal 2007. Il ricorso era corredato da istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il diniego per difetto di motivazione e di istruttoria. Sebbene la concessione della cittadinanza costituisca esercizio di un potere altamente discrezionale e lo straniero vanti un interesse legittimo, l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa e motivare il provvedimento in modo trasparente, coerente, logico e comprensibile. Nel caso concreto il Ministero si è limitato a richiamare la denuncia e i titoli di reato, omettendo di valutare l’archiviazione con formula ampiamente liberatoria e senza procedere a un’autonoma valutazione dei fatti. La censura relativa al termine di conclusione del procedimento è stata assorbita e comunque ritenuta infondata, poiché il termine ha natura ordinatoria. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Osservazioni
Motivo relativo alla denuncia e all’archiviazione penale
Il diniego è viziato da difetto di motivazione e di istruttoria perché considera soltanto la denuncia per truffa e insolvenza fraudolenta, senza valutare il provvedimento di archiviazione del 17 ottobre 2016, dal quale emerge l’esclusione della responsabilità penale del richiedente con formula ampiamente liberatoria. L’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a un’autonoma valutazione dei fatti e non limitarsi a richiamare la notizia di reato e i relativi titoli penali.
Motivo relativo al termine di conclusione del procedimento
La censura è stata assorbita in ragione dell’accoglimento del motivo principale e, comunque, è stata ritenuta infondata, poiché il termine per la conclusione del procedimento ha natura ordinatoria.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente non vanta un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme all’art. 10 del regolamento GDPR, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana è espressione di un potere altamente discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status.
- La discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza, pur ampia, non può tradursi in arbitrio: l’Amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa ed estesa sulla condotta, sull’integrazione e sulle condizioni personali del richiedente.
- Un diniego di cittadinanza fondato su una denuncia o su una notizia di reato è illegittimo se omette di considerare un successivo provvedimento di archiviazione favorevole all’interessato e non svolge un’autonoma valutazione dei fatti.
- L’ampiezza e la profondità della motivazione del diniego devono essere proporzionate alla natura, gravità e distanza temporale del comportamento ritenuto ostativo, nonché allo stadio del procedimento penale.
- I termini per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza hanno natura ordinatoria, sicché la loro violazione non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.
Diniego della cittadinanza italiana fondato su una denuncia penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino del Regno del Marocco contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della cittadinanza italiana adottato il 3 marzo 2020. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e vicenda procedimentale
Il Ministero aveva respinto l’istanza richiamando una denuncia per i reati di truffa, di cui all’art. 640 c.p., e insolvenza fraudolenta, di cui all’art. 641 c.p. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione del termine di conclusione del procedimento e l’omessa considerazione del fatto che il procedimento penale si era concluso con provvedimento di archiviazione del 17 ottobre 2016 perché il fatto non sussiste.
Il ricorrente ha inoltre rappresentato la propria stabile integrazione nella comunità nazionale, richiamando la regolarità della permanenza sul territorio italiano e lo svolgimento di un’occupazione a tempo indeterminato dal 2007.
Natura del potere di concessione della cittadinanza
La Sezione ha ribadito che la concessione della cittadinanza costituisce una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. L’attribuzione dello status di cittadino comporta l’inserimento pieno dello straniero nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri connessi a tale status.
Ne consegue che il richiedente non è titolare di un diritto soggettivo alla cittadinanza, ma di un interesse legittimo. La valutazione amministrativa deve considerare un complesso di circostanze idonee a dimostrare l’integrazione stabile nel tessuto sociale, comprese le condizioni lavorative, economiche e familiari e l’irreprensibilità della condotta. Rileva non soltanto il rispetto delle norme penali, ma anche quello delle regole della convivenza civile.
Obblighi di istruttoria e motivazione
L’ampiezza della discrezionalità non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una completa rappresentazione della realtà. Il procedimento deve essere sostenuto da un’istruttoria accurata ed estesa e il provvedimento deve rendere conto delle valutazioni svolte attraverso una motivazione trasparente, coerente, logica e comprensibile.
La motivazione deve essere calibrata sulla tipologia del comportamento ritenuto ostativo, sulla natura e gravità del fatto, sulla distanza temporale rispetto alla domanda e sullo stadio del procedimento penale. La discrezionalità, anche quando particolarmente ampia, non può sconfinare nell’arbitrio.
Valutazione del provvedimento impugnato
Nel caso esaminato, il diniego si limitava a dare atto della denuncia e dei titoli di reato, senza confrontarsi con il provvedimento di archiviazione del 17 ottobre 2016, prodotto dal ricorrente nel procedimento amministrativo. Tale archiviazione aveva escluso la responsabilità penale con formula ampiamente liberatoria.
Il Ministero non aveva neppure svolto una valutazione autonoma dei fatti oggetto del procedimento penale, limitandosi al richiamo della notizia di reato. La Sezione ha quindi ravvisato un vizio di motivazione, connesso all’incompletezza dell’istruttoria.
Termine di conclusione del procedimento
La censura relativa alla violazione del termine di conclusione del procedimento è stata assorbita dall’accoglimento della censura principale. La Sezione ha comunque precisato che il termine ha natura ordinatoria; pertanto, la sua inosservanza non determina autonomamente l’illegittimità del provvedimento finale.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario, ritenendo illegittimo il diniego per difetto di motivazione e di istruttoria. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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