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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26234/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per plurimi fatti commessi il 27 ottobre 2017: danneggiamento della vetrina di un bar, percosse/lesioni al barista, resistenza agli agenti di polizia intervenuti e lesioni a un agente. I motivi di ricorso erano tre. Con il primo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per insussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che la vetrina non fosse esposta alla pubblica fede perché protetta da saracinesca, inferriata e presenza di persone all'interno del locale. Con il secondo si contestava la legittimazione del querelante che si era qualificato titolare del bar, senza prova della sua rappresentanza o della proprietà del locale, risultando invece che il bene sarebbe appartenuto a una cooperativa. Con il terzo si censuravano l'applicazione della recidiva e la dichiarazione di delinquenza abituale, ritenute fondate solo sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'aggravante dell'art. 625, n. 7, c.p., affermando che, nel caso concreto, la vetrina del bar era comunque esposta alla pubblica fede perché non sottoposta a controllo continuo da parte del titolare o di addetti alla vigilanza, e la presenza della saracinesca/inferriata non escludeva tale esposizione. Ha inoltre osservato che, anche a voler escludere l'aggravante, le modalità violente e minacciose della condotta avrebbero comunque reso configurabile il danneggiamento aggravato dalla violenza o minaccia alla persona. I restanti motivi sono stati dichiarati manifestamente infondati: quanto alla querela, la sola qualificazione del soggetto come titolare del bar è stata ritenuta sufficiente, spettando alla difesa dimostrare il contrario; quanto a recidiva e delinquenza abituale, la motivazione della corte territoriale è stata ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Il danneggiamento è punibile nelle ipotesi previste dalla norma e, dopo le modifiche richiamate dalla Corte, anche quando commesso su cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede, ovvero con violenza alla persona o minaccia.

  • art. 625, n. 7, c.p.

    La nozione di cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede va valutata in concreto, in relazione all'effettiva impossibilità di una vigilanza continua da parte del titolare o del custode.

  • art. 633 c.p.

    La Corte lo richiama per il riferimento al danneggiamento delle cose indicate nel n. 7 dell'art. 625 c.p., nel quadro della disciplina della procedibilità a querela.

  • art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31

    Ha modificato l'art. 635 c.p. introducendo la procedibilità a querela per il danneggiamento commesso su cose esposte per necessità o consuetudine o destinazione alla pubblica fede.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • L'aggravante della cosa esposta per necessità o consuetudine alla pubblica fede va accertata in concreto, verificando se il bene fosse sottratto a una vigilanza continua e diretta da parte del proprietario o di altri addetti alla custodia.
  • Nel valutare l'esposizione alla pubblica fede di un bene situato presso un esercizio commerciale, non basta la mera collocazione in un luogo aperto al pubblico: occorre considerare se, per le circostanze specifiche, il titolare potesse o meno esercitare un controllo costante sul bene.
  • La presenza fisica di persone nel locale non esclude di per sé l'aggravante, se non si traduce in una custodia diretta e continuativa del bene danneggiato.
  • La qualificazione del soggetto che sporge querela come titolare del bene o dell'esercizio è sufficiente a radicare la legittimazione, salvo che chi contesta tale qualità fornisca prova contraria documentale.
  • Le censure in cassazione su recidiva e abitualità sono inammissibili quando si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando il danneggiamento è commesso nel contesto di una condotta violenta o minacciosa verso le persone, la configurabilità del reato può prescindere dalla specifica esposizione della cosa alla pubblica fede, ove ricorrano le condizioni descritte dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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