Cassazione Penale, Ordinanza n. 32334/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20 ottobre 2025, che ne aveva affermato la responsabilità per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso è stato ritenuto reiterativo dei motivi già dedotti in appello e diretto a ottenere una nuova valutazione della ricostruzione dei fatti e del materiale probatorio, censure non consentite nel giudizio di legittimità. Nel merito, la responsabilità era stata fondata sul rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di complessivi 254,78 grammi di hashish e di un bilancino di precisione a bordo del veicolo nel quale era stata trovata la sostanza, elementi ritenuti logicamente indicativi della destinazione allo spaccio. Il ricorrente aveva inoltre contestato il diniego dei lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva, sostenendo la propria condizione di tossicodipendente o di mero assuntore di sostanze psicotrope. La Corte ha rilevato che tale condizione non era stata provata e che, nella memoria difensiva depositata in appello, risultava allegata soltanto documentazione stipendiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure reiteravano i motivi di appello e investivano la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. Ha ritenuto congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità la motivazione sulla responsabilità, fondata sul quantitativo di hashish e sul bilancino di precisione. Ha inoltre confermato il diniego dei lavori di pubblica utilità, poiché non risultava provata né la tossicodipendenza né la qualità di mero assuntore. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di 3.000 euro
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure dirette a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione del materiale probatorio, salvo il controllo sulla manifesta illogicità della motivazione nei limiti consentiti.
- Il significativo quantitativo di sostanza stupefacente, valutato insieme al possesso di un bilancino di precisione, può costituire base logica per ritenere la destinazione della sostanza allo spaccio.
- La sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità non può essere applicata quando la condizione personale richiesta dalla disciplina applicabile, quale la tossicodipendenza o la qualità di mero assuntore, non sia stata provata.
- La mera allegazione di documentazione stipendiale non dimostra la tossicodipendenza né la qualità di assuntore di sostanze psicotrope.
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