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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10774/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori: la committente conveniva in giudizio l'appaltatrice per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di corrispondere ulteriori somme oltre a quelle già pagate quale corrispettivo dell'appalto. La convenuta rimaneva contumace in primo grado; la domanda veniva accolta. In appello, la parte contumace deduceva la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ma la Corte territoriale dichiarava l'appello tardivo ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c. La ricorrente in cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 140 e 145, commi 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto valida la notificazione della citazione iniziale eseguita presso la sede della società; (2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., per avere ritenuto nulla la querela di falso relativa alla sottoscrizione apposta sulla ricevuta CAD; (3) violazione dell'art. 327 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile l'appello per tardività assumendo erroneamente che l'appellante non avesse provato che la mancata conoscenza del processo dipendesse dalla nullità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non investivano la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ossia l'ulteriore autonoma ragione secondo cui, anche a voler prescindere dalla validità della notificazione, la parte contumace non aveva assolto l'onere di provare di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, ai fini dell'operatività dell'eccezione prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c., il contumace deve dimostrare, anche per presunzioni, circostanze positive da cui desumere il difetto di conoscenza del processo o la sua conoscenza in una certa data, senza che sia richiesta una prova negativa 'diabolica'. Nel caso concreto tale prova non risultava fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come norma invocata contro la validità della notificazione della citazione introduttiva, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché non colpiva la ragione portante della decisione

  • art. 145, commi 3 e 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro della notificazione alle società; la Corte non accoglie la doglianza sulla validità della notifica

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla querela di falso

  • art. 222 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla querela di falso

  • art. 355 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla querela di falso

  • art. 327 c.p.c.

    stabilisce il termine semestrale per impugnare indipendentemente dalla notificazione e la deroga per il contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa; l'onere della prova della non conoscenza grava sul contumace

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato come norma relativa alla notificazione di determinati atti rilevanti ai fini dell'art. 327, comma 2, c.p.c.

  • art. 294 c.p.c.

    citato in collegamento al principio secondo cui la nullità dell'atto processuale non comporta automaticamente rimessione in termini

  • art. 650 c.p.c.

    citato in collegamento al principio sulla necessità di provare che la nullità si sia tradotta in un impedimento inevitabile

  • art. 668 c.p.c.

    citato in collegamento al principio sulla necessità di provare che la nullità si sia tradotta in un impedimento inevitabile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    termine di sei mesi per proporre appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    deroga al termine semestrale solo se il contumace dimostra la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta dal contumace oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. è ammessa solo se la parte dimostra sia la nullità della citazione o della sua notificazione, sia che tale nullità le abbia impedito di avere conoscenza del processo.
  • L'onere probatorio gravante sul contumace non richiede una prova negativa assoluta, ma la dimostrazione, anche per presunzioni, di circostanze positive da cui desumere il difetto di conoscenza del processo o la sua conoscenza in un determinato momento.
  • La nullità di un atto processuale non comporta automaticamente la rimessione in termini della controparte: è necessario provare che quella nullità si sia tradotta in un impedimento non evitabile con ordinaria diligenza.
  • In sede di legittimità, i motivi di ricorso sono inammissibili quando non colpiscono tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • La prova della causa non imputabile che giustifica il superamento di una decadenza processuale grava su chi la invoca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaDecadenzaNullità

Testo integrale

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