Cassazione Civile, Ordinanza n. 10774/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori: la committente conveniva in giudizio l'appaltatrice per ottenere l'accertamento negativo del proprio obbligo di corrispondere ulteriori somme oltre a quelle già pagate quale corrispettivo dell'appalto. La convenuta rimaneva contumace in primo grado; la domanda veniva accolta. In appello, la parte contumace deduceva la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, ma la Corte territoriale dichiarava l'appello tardivo ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c. La ricorrente in cassazione articolava tre motivi: (1) violazione degli artt. 140 e 145, commi 3 e 4, c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto valida la notificazione della citazione iniziale eseguita presso la sede della società; (2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c., per avere ritenuto nulla la querela di falso relativa alla sottoscrizione apposta sulla ricevuta CAD; (3) violazione dell'art. 327 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile l'appello per tardività assumendo erroneamente che l'appellante non avesse provato che la mancata conoscenza del processo dipendesse dalla nullità della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non investivano la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, ossia l'ulteriore autonoma ragione secondo cui, anche a voler prescindere dalla validità della notificazione, la parte contumace non aveva assolto l'onere di provare di non aver avuto conoscenza del processo per effetto della nullità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, ai fini dell'operatività dell'eccezione prevista dall'art. 327, comma 2, c.p.c., il contumace deve dimostrare, anche per presunzioni, circostanze positive da cui desumere il difetto di conoscenza del processo o la sua conoscenza in una certa data, senza che sia richiesta una prova negativa 'diabolica'. Nel caso concreto tale prova non risultava fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
richiamato come norma invocata contro la validità della notificazione della citazione introduttiva, ma la censura non è stata esaminata nel merito perché non colpiva la ragione portante della decisione
art. 145, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della notificazione alle società; la Corte non accoglie la doglianza sulla validità della notifica
art. 221 c.p.c.
richiamato con riferimento alla querela di falso
art. 222 c.p.c.
richiamato con riferimento alla querela di falso
art. 355 c.p.c.
richiamato con riferimento alla querela di falso
art. 327 c.p.c.
stabilisce il termine semestrale per impugnare indipendentemente dalla notificazione e la deroga per il contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa; l'onere della prova della non conoscenza grava sul contumace
art. 292 c.p.c.
richiamato come norma relativa alla notificazione di determinati atti rilevanti ai fini dell'art. 327, comma 2, c.p.c.
art. 294 c.p.c.
citato in collegamento al principio secondo cui la nullità dell'atto processuale non comporta automaticamente rimessione in termini
art. 650 c.p.c.
citato in collegamento al principio sulla necessità di provare che la nullità si sia tradotta in un impedimento inevitabile
art. 668 c.p.c.
citato in collegamento al principio sulla necessità di provare che la nullità si sia tradotta in un impedimento inevitabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato cui si collega l'ulteriore importo
art. 327, comma 1, c.p.c.
termine di sei mesi per proporre appello, ricorso per cassazione e revocazione per i motivi di cui all'art. 395 nn. 4 e 5 c.p.c.
art. 327, comma 2, c.p.c.
deroga al termine semestrale solo se il contumace dimostra la mancata conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione
Massime di principio
- L'impugnazione proposta dal contumace oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. è ammessa solo se la parte dimostra sia la nullità della citazione o della sua notificazione, sia che tale nullità le abbia impedito di avere conoscenza del processo.
- L'onere probatorio gravante sul contumace non richiede una prova negativa assoluta, ma la dimostrazione, anche per presunzioni, di circostanze positive da cui desumere il difetto di conoscenza del processo o la sua conoscenza in un determinato momento.
- La nullità di un atto processuale non comporta automaticamente la rimessione in termini della controparte: è necessario provare che quella nullità si sia tradotta in un impedimento non evitabile con ordinaria diligenza.
- In sede di legittimità, i motivi di ricorso sono inammissibili quando non colpiscono tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La prova della causa non imputabile che giustifica il superamento di una decadenza processuale grava su chi la invoca.
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