Sentenza n. 291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva annullato parzialmente i decreti ministeriali di inquadramento economico del magistrato transitato nella magistratura tributaria
Esito
La controversia
Il magistrato, già appartenente alla magistratura ordinaria e contemporaneamente giudice tributario onorario, era transitato nella magistratura tributaria professionale con decorrenza 1° febbraio 2024. I decreti ministeriali avevano calcolato l'anzianità complessiva rilevante per l'inquadramento economico alla data di scadenza della domanda di interpello, il 14 febbraio 2023, senza valorizzare l'anzianità successivamente maturata nella magistratura ordinaria. Il TAR aveva ritenuto necessario computare anche tale periodo sino alla data della nomina. Le amministrazioni hanno appellato sostenendo che l'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022 imponeva di cristallizzare ogni anzianità alla data del 14 febbraio 2023 e che il trattamento risultava comunque incentivante per effetto della valorizzazione dell'attività tributaria onoraria e di ulteriori benefici economici. Il magistrato ha proposto appello incidentale, contestando il mancato riconoscimento degli ulteriori scatti stipendiali propri della progressione economica della magistratura ordinaria e chiedendo l'applicazione dell'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, oltre che delle disposizioni sulla progressione stipendiale dei magistrati ordinari.
La decisione
L'appello principale è stato accolto solo in parte. Il Consiglio di Stato ha confermato che l'anzianità maturata nella magistratura ordinaria deve essere computata sino alla data effettiva di immissione nella magistratura tributaria, perché escludere il periodo intermedio determinerebbe una perdita di continuità di carriera dipendente dal ritardo amministrativo e contrasterebbe con la finalità incentivante della riforma. Ha però riformato la sentenza del TAR nella parte in cui consentiva di sommare, per lo stesso periodo compreso tra il 14 febbraio 2023 e il 1° febbraio 2024, anche l'anzianità maturata quale giudice tributario onorario. Tale doppia valutazione è ammessa dalla legge solo fino alla scadenza del termine per la domanda e costituisce una disciplina eccezionale, non estensibile oltre i limiti temporali previsti; per il periodo successivo deve essere computata soltanto l'anzianità della magistratura ordinaria. L'appello incidentale è stato respinto. L'art. 50, comma 4, della legge n. 388/2000, richiamando benefici collegati alle funzioni di consigliere di Cassazione e alle funzioni direttive superiori nella magistratura ordinaria, non è applicabile alla magistratura tributaria, che ha una distinta struttura delle qualifiche e una propria progressione economica fondata sull'anzianità. Il decreto ministeriale del 23 aprile 2025, adottato in esecuzione della sentenza di primo grado, è stato ritenuto estraneo al giudizio perché non impugnato. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 1, commi 7 e 8, l. 130/2022
Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione...
Il comma 7 cristallizza al 14 febbraio 2023 la doppia valutazione dell'anzianità della magistratura di provenienza e di quella maturata nel ruolo unico tributario ai fini della graduatoria e del transito; il comma 8 impone tuttavia di riconoscere l'anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza sino alla data effettiva di immissione, senza estendere oltre il 14 febbraio 2023 la doppia valutazione dell'attività tributaria onoraria.
art. 12 preleggi
L'interpretazione deve considerare il significato delle disposizioni nel loro complesso e la finalità legislativa; il dato letterale non può essere isolato quando conduca a vanificare la continuità di carriera perseguita dalla riforma.
art. 14 preleggi
Le norme eccezionali che consentono la doppia valutazione dell'anzianità non sono applicabili oltre i casi e i limiti temporali espressamente previsti.
tabella F-bis allegata al d.lgs. 545/1992
Le qualifiche della magistratura tributaria sono determinate secondo una progressione propria, articolata in base all'anzianità di servizio, distinta dalla progressione economica della magistratura ordinaria.
art. 50, comma 4, l. 388/2000
Il beneficio collegato alle funzioni di Cassazione nella magistratura ordinaria non è estensibile ai magistrati tributari, poiché nell'ordinamento tributario non esiste una qualifica equivalente né la possibilità di esercitare funzioni giudicanti di legittimità presso la Corte di cassazione.
artt. 3, 4 e 5 l. 425/1984
Disciplinano la progressione economica dei magistrati ordinari, ma non fondano l'estensione automatica dei relativi benefici alla magistratura tributaria.
art. 11 d.lgs. 160/2006
La progressione dei magistrati ordinari è collegata alle valutazioni di professionalità; tale sistema non è applicabile automaticamente alla diversa progressione per anzianità prevista per i magistrati tributari.
art. 51 d.lgs. 160/2006
Mantiene per i magistrati ordinari le disposizioni sulla progressione stipendiale, senza comportare l'applicazione delle medesime regole ai magistrati transitati nella magistratura tributaria.
Massime di principio
- Nel transito dalla magistratura ordinaria alla magistratura tributaria, l'anzianità maturata nella magistratura professionale di provenienza deve essere riconosciuta sino alla data effettiva di immissione nei ruoli tributari, anche per il periodo successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda di interpello.
- La doppia valutazione dell'anzianità della magistratura di provenienza e di quella maturata nella funzione tributaria onoraria costituisce una disciplina eccezionale, consentita soltanto fino alla data di scadenza della domanda prevista dalla legge e non estensibile al periodo successivo sino al transito.
- Per il periodo compreso tra la scadenza della domanda di transito e l'effettiva immissione nella magistratura tributaria non è ammessa la scelta o la sommatoria tra anzianità professionale di provenienza e anzianità tributaria onoraria: deve essere computata esclusivamente la prima, salvo un'espressa previsione legislativa derogatoria.
- I benefici economici previsti per la progressione dei magistrati ordinari e collegati alle funzioni di consigliere di Cassazione non si applicano ai magistrati tributari in assenza di una qualifica o funzione equivalente nell'ordinamento tributario.
- La progressione economica dei magistrati transitati deve essere determinata secondo le qualifiche e le regole proprie della magistratura tributaria, senza estendere automaticamente istituti retributivi appartenenti alla magistratura ordinaria.
- Una domanda o un atto amministrativo sopravvenuto in esecuzione della sentenza di primo grado resta estraneo al giudizio d'appello se non è stato autonomamente impugnato nel giudizio di primo grado.
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