Cassazione Penale, Sentenza n. 35157/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione sostenendo che la moglie, il cui esito dichiarativo era stato utilizzato a suo carico nel processo italiano, avrebbe reso dichiarazioni difformi in un procedimento celebrato in XXXXXXX, conclusosi con un provvedimento favorevole al ricorrente; tali dichiarazioni sarebbero "nuove" e decisive ai fini della revisione della condanna per reati commessi tra il 2005 e il 2006 (tra cui favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e favoreggiamento della prostituzione). La Corte territoriale aveva invece ritenuto l'istanza inammissibile perché: il procedimento estero si era concluso con archiviazione e non con sentenza irrevocabile; le dichiarazioni in XXXXXXX si riferivano a fatti del 2002, diverso arco temporale rispetto ai reati contestati (2005-2006); il requisito della "novità" mancava poiché l'elemento era già noto alla difesa al tempo del processo italiano; infine la condanna italiana si fondava su plurime prove (testimonianze e intercettazioni), per cui l'eventuale difformità delle dichiarazioni della moglie sarebbe ininfluente ai fini dell'assoluzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato la corretta applicazione da parte della Corte territoriale delle regole di ammissibilità della revisione (accertamento della novità e della potenziale decisività della prova), condividendo che le dichiarazioni riferite al 2002 non erano rilevanti rispetto ai fatti del 2005-2006, che l'elemento non era nuovo e che, anche in termini di prova di resistenza, la prova prodotta era inidonea a determinare un diverso esito processuale rispetto alla pluralità di elementi già valutati in primo grado. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 634 cod. proc. pen.
Norma che impone un vaglio preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione con controllo formale e sostanziale (oggetto, forma, legittimazione, riconducibilità ad ipotesi di cui all'art. 630, novità e idoneità della prova, non manifesta infondatezza). La Corte ha confermato che tale vaglio è necessario per evitare impugnazioni pretestuose e processi inutili.
art. 630 cod. proc. pen.
Elenca le ipotesi tassative per chiedere la revisione; la Corte ha richiamato la necessità che le ragioni dedotte rientrino in quelle ipotesi e che gli elementi nuovi siano idonei a determinare proscioglimento anche con formula dubbiosa.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e la possibile inflazione di una sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) in caso di ricorso manifestamente infondato o causato da colpa; applicata per condannare il ricorrente al versamento di euro 3.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri di valutazione della colpa ai fini dell'irrogazione di somme a titolo di cassa delle ammende; utilizzata per giustificare la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025 e altri precedenti citati)
Richiami giurisprudenziali che precisano i criteri di ammissibilità della revisione: la prova deve essere "nuova" o "sopravvenuta" e, soprattutto, in astratto idonea a disarticolare il ragionamento che ha portato alla condanna; la mera sopravvenienza non basta se l'argomento è palesemente irrilevante.
Massime di principio
- La revisione è un rimedio eccezionale: per essere ammessa la prova deve essere effettivamente nuova rispetto al processo originario e idonea, se accertata, a determinare l'assoluzione anche con formula dubitativa.
- Se l'elemento nuovo riguarda un periodo temporale diverso dai fatti per cui si chiede la revisione, esso difficilmente è considerabile "decisivo" o "nuovo" rispetto alla condanna.
- La conoscenza precedente dell'elemento da parte della difesa al momento del processo originario esclude il requisito della novità e, quindi, l'ammissibilità della revisione.
- Una pluralità di mezzi di prova a fondamento della condanna (dichiarazioni di più testi, intercettazioni ecc.) può rendere ininfluente la difformità di una singola dichiarazione e portare all'inammissibilità della revisione per manifesta irrilevanza.
- Un procedimento estero concluso con archiviazione non equivale a una sentenza di assoluzione irrevocabile e, pertanto, non costituisce automaticamente elemento nuovo decisivo per la revisione in Italia.
- Le corti svolgono un controllo preliminare rigoroso per evitare revisioni pretestuose; ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende.
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