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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06451/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando indirettamente la sentenza di condanna già resa nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione. Con un unico motivo hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e all'applicazione dei criteri di valutazione della prova, contestando in sostanza la ricostruzione dei fatti e l'attribuzione del reato agli imputati. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo estremamente generico, privo di specifiche ragioni di diritto e di dati fattuali idonei a supporto delle doglianze, a fronte di una motivazione di merito ritenuta corretta e completa sulla sussistenza degli elementi del reato e sulla riconducibilità dei fatti agli imputati.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Il testo indica il reato di furto in abitazione, ma non riporta l'articolo; l'ordinanza si limita a richiamare la contestazione del reato senza esplicitare la disposizione normativa.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che deduce violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifico e sorretto da puntuali ragioni giuridiche e fattuali; la mera riproposizione di censure generiche sulla responsabilità non è ammissibile.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica, si limiti a contestare la valutazione del compendio probatorio senza confrontarsi in modo analitico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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