Sentenza n. 9277/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto 30.07.2025 adottato dal Ministro dell'Interno e consegnato all'interessato in data 19.08.2025 con il quale veniva respinta la domanda di rilascio della cittadinanza italiana presentata in data 24.02.2023, contraddistinta al Prot. N. k.10/-OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della cittadinanza italiana per naturalizzazione, motivato mediante riferimento alle condanne penali del coniuge
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 30 luglio 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 18 della medesima legge e dell'art. 9 della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. In particolare, ha lamentato la mancata valutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto e l'illegittimità della valutazione negativa fondata su fatti penalmente rilevanti riferibili al coniuge, e non alla propria persona; ha inoltre sostenuto di essersi ormai separata dal coniuge e di non far più parte del suo nucleo familiare. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando le condanne del coniuge per detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti e per detenzione illecita continuata di stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che il preavviso di rigetto era stato comunicato il 6 febbraio 2025 e che le osservazioni della ricorrente erano pervenute soltanto il 24 luglio 2025, quando l'istruttoria era già conclusa e il provvedimento era stato inoltrato alla firma; la firma digitale del responsabile dell'ufficio risultava apposta il 9 luglio 2025. Il termine previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 ha natura ordinatoria, ma l'obbligo di valutare osservazioni tardive opera nella fase istruttoria e non si estende a memorie pervenute dopo la chiusura dell'istruttoria, nella fase decisoria o integrativa dell'efficacia. Non è stata quindi ravvisata alcuna lesione delle garanzie partecipative. Nel merito, il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego e immune da travisamento, errore sui presupposti o difetto di istruttoria. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione ampiamente discrezionale sull'inserimento dell'istante e sul futuro affidamento ai valori costituzionali; tale valutazione può estendersi ai familiari di primo grado, poiché le loro condotte possono essere sintomatiche del livello di integrazione e affidabilità del nucleo familiare. Le condotte del coniuge sono state legittimamente considerate, anche perché egli era stato indicato come convivente e fiscalmente a carico della ricorrente, con cumulo del reddito. La gravità dei reati in materia di stupefacenti e la loro collocazione nel decennio antecedente alla domanda hanno giustificato una valutazione prudenziale. Il TAR ha inoltre ritenuto che l'avvio della separazione giudiziale, risalente al 7 luglio 2025, fosse successivo al preavviso di rigetto e prossimo all'adozione del decreto, sicché l'Amministrazione non era tenuta a considerarlo sulla base degli elementi istruttori disponibili. L'integrazione sociale ed economica allegata dalla ricorrente è stata qualificata come ordinario prerequisito del soggiorno e non come merito speciale idoneo a superare gli elementi ostativi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporta una valutazione discrezionale dell'idoneità e dell'integrazione dell'istante, comprensiva delle prospettive di piena adesione ai valori dell'ordinamento.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato mediante l'indicazione delle condotte penali del coniuge e del percorso logico seguito dall'Amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio; tuttavia, l'obbligo di valutare le osservazioni tardive opera nella fase istruttoria e non impone la considerazione di memorie pervenute dopo la chiusura dell'istruttoria e in prossimità della decisione.
art. 21-octies l. 241/1990
La disposizione è richiamata nel ragionamento del Collegio con riferimento agli effetti delle modifiche normative sulla partecipazione procedimentale, senza applicazione autonoma quale causa di non annullabilità.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
La presenza di parenti italiani determina, nei casi previsti, la non espellibilità dello straniero convivente; tale effetto è considerato nel bilanciamento amministrativo relativo alla cittadinanza.
art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998
La convivenza con parenti italiani può consentire il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari; il regime più favorevole è richiamato per giustificare la cautela nella valutazione della cittadinanza.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
L'integrazione richiesta per l'ingresso e il soggiorno regolare è considerata un requisito ordinario, non di per sé un merito speciale ai fini della naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L'integrazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno costituisce, secondo il Collegio, un prerequisito ordinario e non basta a superare elementi ostativi alla cittadinanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un'ampia discrezionalità nel valutare l'integrazione dell'istante, l'affidabilità prognostica e la piena adesione ai valori costituzionali dell'ordinamento.
- Nella valutazione discrezionale della domanda di cittadinanza possono essere considerate anche le condotte penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, quando il rapporto familiare e la situazione di convivenza siano indicativi dell'integrazione e dell'affidabilità del nucleo familiare.
- Il termine previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è ordinatorio; l'Amministrazione deve valutare le osservazioni tardive se esse pervengono durante la fase istruttoria, ma non è tenuta a considerare quelle trasmesse dopo la chiusura dell'istruttoria, nella fase decisoria o integrativa dell'efficacia.
- La separazione o l'allontanamento dal familiare le cui condotte sono state valutate come ostative può rilevare solo se già acquisita dall'Amministrazione nel momento in cui definisce il procedimento; elementi sopravvenuti o prodotti a ridosso della decisione non impongono la riapertura dell'istruttoria.
- La regolare integrazione sociale ed economica dello straniero costituisce il normale presupposto del soggiorno legale e non rappresenta, di per sé, un merito speciale idoneo a neutralizzare elementi di inaffidabilità emersi nella valutazione della domanda di cittadinanza.
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