Sentenza n. 2676/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera dell’assemblea dei soci del Consorzio del 13 maggio 2026, di revoca per giusta causa del componente del consiglio di amministrazione designato dall’Università e di nomina temporanea di un sostituto, nonché le comunicazioni conseguenti e la mancata presa d’atto della nomina regionale del presidente del consiglio di amministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (università)
Prevale il privato
La controversia
L’Università ha impugnato la revoca del proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, la nomina temporanea del sostituto e il rifiuto dell’assemblea di prendere atto della nomina regionale del presidente; ha chiesto inoltre il risarcimento del danno per il mancato incasso della quota del contributo regionale destinata all’Ateneo tramite il Consorzio. Con il primo motivo ha dedotto l’incompetenza, o la carenza di potere, dell’assemblea a revocare il componente designato dall’Università e a nominare un sostituto, in violazione della normativa regionale, dello statuto e degli accordi convenzionali. Con il secondo ha contestato i presupposti della giusta causa, deducendo travisamento dei fatti, motivazione illogica e contraddittoria e sviamento: la partecipazione del componente alle sedute e la sua nomina a vicepresidente sarebbero state legittime, poiché la nomina regionale del presidente non richiedeva un’autonoma approvazione dell’assemblea. Con il terzo ha denunciato eccesso di potere e violazione della disciplina di governance, sostenendo che il rifiuto della nomina regionale e la sostituzione del rappresentante universitario avevano alterato l’assetto previsto e ostacolato il funzionamento del Consorzio e l’accesso ai contributi regionali. Il risarcimento è stato richiesto per la mancata erogazione all’Ateneo del contributo riferito alle attività didattiche dell’anno accademico 2024/2025. Il Comune ha eccepito la carenza di legittimazione dell’Università, ritenuta estranea alla compagine consortile. Il componente revocato ha formulato autonome domande di annullamento e risarcimento con atto non notificato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione comunale di carenza di legittimazione: la disciplina riconosce all’Università la prerogativa di avere nel consiglio un componente che la rappresenti, e gli atti impugnati incidono direttamente su tale posizione. Ha dichiarato inammissibili le autonome domande del componente revocato, perché introdotte con atto non notificato, e tardivo il deposito documentale del Comune effettuato il 29 settembre 2026, in violazione del termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio previsto per il procedimento cautelare. Nel merito, ha accolto le domande di annullamento. In base alla disciplina regionale e convenzionale, la scelta del componente rappresentativo dell’Università compete all’Ateneo; l’assemblea non poteva quindi revocarlo e sostituirlo con un soggetto non designato dall’Università. Inoltre, non sussisteva un rapporto fiduciario tra il Consorzio e il componente universitario tale da giustificare l’addebito di violazione del vincolo fiduciario. La nomina regionale del presidente spettava alla Regione; anche qualificandola come designazione, l’assemblea era tenuta a conformarvisi e la sua presa d’atto aveva natura meramente formale. Il rifiuto assembleare non impediva dunque la valida costituzione e l’insediamento del consiglio. Di conseguenza, la partecipazione del componente alle sedute, la sua nomina a vicepresidente e l’attività gestionale del consiglio non integravano le condotte contestate; mancava la giusta causa di revoca prevista dallo statuto. È stata annullata anche la nomina temporanea del sostituto, sia in via derivata sia perché questi non era stato designato dall’Università. La domanda risarcitoria è stata respinta: non è stata provata l’esistenza di un diniego regionale definitivo, formalizzato in un provvedimento, circa il contributo, e la richiesta riferiva il mancato pagamento ad attività didattiche dell’anno accademico 2024/2025, anteriori alle vicende del 2026. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35 l.r. Sicilia 10/2019
A giudizio del Collegio, alla luce dell’art. 35 della legge reg. Sic. 20 giugno 2019, n. 10 l’individuazione (e, dunque, il potere di scelta) del componente del consiglio di amministrazione del Consorzio “in rappresentanza dell’Università di riferimento” è demandata allo stesso Ateneo di riferimento, non trattandosi di attribuzione dell’assemblea dei soci (proprio perché quel componente è chiamato a rivestire il ruolo in questione “in rappresentanza dell’Università di riferimento”; sul punto, la disciplina convenzionale risulta ispirata al medesimo principio: cfr. l’atto aggiuntivo del 25 novembre 2019).
La scelta del componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza dell’Università compete all’Ateneo; l’assemblea dei soci non può sostituirsi all’Università nella designazione.
art. 12, lett. f), dello statuto del Consorzio
In definitiva, a giudizio del Collegio non è ravvisabile nella vicenda in esame la “giusta causa” di revoca ai sensi dell’art. 12, lett. f), dello statuto.
La revoca statutaria per giusta causa non è legittima quando gli addebiti rivolti al componente si fondano sul rifiuto assembleare della nomina regionale del presidente e sulla conseguente partecipazione del componente all’attività di un consiglio validamente insediato.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Deve essere dichiarato tardivo il deposito da parte del Comune ricorrente del corredo documentale del 29 settembre 2026, tenuto conto della disciplina - in relazione al procedimento cautelare - che assicura alle parti la facoltà di “depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio” (art. 55, comma 5, cod. proc. amm.).
Nel procedimento cautelare, memorie e documenti devono essere depositati entro il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio; il deposito successivo è tardivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Deve essere inoltre dichiarata l’inammissibilità - come da avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. alla camera di consiglio del giorno 29 settembre 2026 (cfr. il relativo verbale di udienza) - di tutte le domande avanzate dal prof. -OMISSIS- in quanto, in disparte ogni altra considerazione, le stesse sono state introdotte con atto non notificato.
Le domande autonome introdotte con atto non notificato sono inammissibili; nel caso concreto, il giudice ha segnalato la questione alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
art. 60 c.p.a.
La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
Ricorrendone i presupposti, il giudizio trattato in camera di consiglio per la domanda cautelare può essere definito con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando la disciplina normativa o convenzionale riserva a un’amministrazione la designazione di un componente di un organo collegiale in rappresentanza della stessa, la scelta del designato spetta all’amministrazione designante e non all’organo che procede alla nomina formale; quest’ultimo non può sostituirsi al designante nominando un soggetto diverso.
- La nomina preceduta da designazione costituisce un procedimento unitario nel quale l’organo chiamato alla nomina è vincolato a seguire l’indicazione dell’autorità designante; se la nomina presidenziale è attribuita alla Regione, il rifiuto dell’assemblea di prenderne atto non impedisce l’insediamento dell’organo nella composizione risultante dalle designazioni competenti, quando la presa d’atto assembleare ha carattere meramente formale.
- Non può essere contestata la violazione di un rapporto fiduciario tra un ente e un componente designato da un’amministrazione esterna quando tra l’ente e il componente non sussiste un rapporto fiduciario. La partecipazione del componente alle attività di un organo validamente costituito non integra, per ciò solo, una giusta causa di revoca basata sul mancato rispetto della volontà dell’assemblea.
- La legittimazione a impugnare gli atti di un ente pubblico sussiste quando questi incidono direttamente e attualmente su una prerogativa giuridica propria del ricorrente; non occorre che il ricorrente appartenga alla compagine dell’ente se la disciplina gli attribuisce una specifica posizione differenziata.
- La domanda risarcitoria per mancata erogazione di un contributo non è provata dalla sola allegazione che l’erogazione non sia avvenuta: occorre dimostrare il pregiudizio e il nesso con un diniego regionale definitivo formalizzato, o comunque con un comportamento suscettibile degli specifici rimedi previsti dall’ordinamento.
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