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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10722/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Un soggetto condannato aveva presentato istanza, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010, per ottenere l'esecuzione della pena presso il domicilio. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto la richiesta; il Tribunale di sorveglianza aveva poi respinto il reclamo, valorizzando la persistente pericolosità sociale del condannato, desunta dal precedente criminale e da pendenze per fatti di evasione commessi nel 2022, ritenute sintomatiche di pericolo di fuga e di ricaduta nel reato. In cassazione l'interessato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 1 della legge n. 199 del 2010, censurando sostanzialmente la valutazione negativa sulla concedibilità della misura e chiedendo una diversa lettura degli elementi fattuali posti a base del diniego.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio fattuale e non si confrontassero adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva negato la detenzione domiciliare per la concreta possibilità di fuga e per il pericolo di commissione di ulteriori delitti, oltre che per l'inidoneità del domicilio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199

    "La detenzione presso il domicilio non è applicabile quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato"

    La Corte richiama la norma per ribadire che l'esecuzione della pena presso il domicilio è preclusa quando emergano concrete esigenze ostative, quali rischio di fuga, pericolo di commissione di altri delitti o inidoneità/ineffettività del domicilio anche a tutela delle persone offese.

  • art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199

    La censura del ricorrente è ritenuta inammissibile perché non censura specificamente la ratio decidendi del provvedimento di merito e mira a una nuova valutazione del fatto.

Massime di principio

  • In tema di esecuzione della pena presso il domicilio, il beneficio non può essere concesso quando il giudice di sorveglianza accerti, sulla base di elementi concreti e motivati, il rischio di fuga, la probabilità di commissione di ulteriori reati o l'inidoneità del domicilio.
  • Nel giudizio di legittimità contro il diniego dell'esecuzione domiciliare, il ricorso è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • La valutazione della pericolosità sociale e del pericolo di evasione, se logicamente motivata e ancorata a precedenti e pendenze rilevanti, costituisce una base sufficiente per escludere l'accesso all'esecuzione della pena presso il domicilio.
  • La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del quadro fattuale quando la motivazione del provvedimento impugnato risulti coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

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