Cassazione Civile, Sentenza n. 4986/2020 del 25/02/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il Consorzio aveva acquistato un terreno a Rimini, località Viserba, incluso in un piano urbanistico particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con deliberazione comunale del 23 luglio 1999. L’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 e recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle sanzioni, perché l’area era stata alienata a terzi entro il quinquennio dall’acquisto. La Commissione tributaria provinciale di Rimini aveva accolto il ricorso del Consorzio; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia, con sentenza n. 14/2011 depositata il 7 febbraio 2011, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo operante la decadenza prevista dalla legge. Il Consorzio ha proposto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’appello incidentale del Consorzio e del suo responsabile, con dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle regole del giusto processo; 2) omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze che avrebbero determinato la decadenza, sostenendo che l’unica condizione fosse l’edificazione entro cinque anni dall’acquisto; 3) violazione dell’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 e dell’art. 14 preleggi, per avere la CTR riconosciuto una causa di decadenza non prevista dalla norma; 4) omessa motivazione sulla dedotta natura del Consorzio quale ente privo di personalità giuridica che avrebbe agito da mandatario dei consorziati, senza realizzare una vendita a estranei; 5) in via subordinata, violazione dell’art. 33, comma 4, della L. n. 388/2000 e dell’art. 2602 c.c., assumendo che il Consorzio avesse agito quale mandatario senza rappresentanza e che i beni fossero stati trasferiti ai consorziati nello stesso giorno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché aspecifico: i ricorrenti non hanno riportato né allegato il contenuto dei motivi dell’appello incidentale, come richiesto dal principio di autosufficienza. I motivi secondo e terzo sono stati respinti: il beneficio dell’art. 33, comma 3, della L. n. 388/2000 richiede che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni ad opera dello stesso soggetto acquirente; l’alienazione dell’area prima dell’edificazione determina la revoca del beneficio, non costituisce un avveramento di condizione o un evento che dia luogo a ulteriore liquidazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986. La questione fattuale sull’effettivo verificarsi della condizione non era stata esaminata dalla CTR e avrebbe comunque richiesto accertamenti di merito. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché prospettavano per la prima volta in Cassazione questioni di merito relative al mandato, sulle quali il giudice d’appello non si era pronunciato. Il Consorzio è stato condannato alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in euro 12.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo n. 1 è manifestamente infondato perchè aspecifico, non riproponendo in ricorso gli specifici motivi proposti con l’appello incidentale e, limitandosi a dolersi che quest’ultimo non è stato valutato dalla CTR, omette di allegare o trascrivere l’atto di appello incidentale, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
La deduzione di omessa pronuncia non è scrutinabile se il ricorrente non riproduce o allega il contenuto dei motivi dell’impugnazione incidentale che assume non esaminati, in modo da consentire alla Corte di verificarne specificità e decisività.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo n. 1 è manifestamente infondato perchè aspecifico, non riproponendo in ricorso gli specifici motivi proposti con l’appello incidentale e, limitandosi a dolersi che quest’ultimo non è stato valutato dalla CTR, omette di allegare o trascrivere l’atto di appello incidentale, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
La censura processuale per omessa pronuncia deve esporre e rendere verificabili le questioni che il giudice avrebbe omesso di decidere; la mera allegazione dell’omesso esame, senza riprodurre o allegare l’atto che le contiene, è aspecifica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va anche rilevato che la questione del verificarsi della condizione, dedotta con il motivo n. 2, comunque presuppone accertamenti in fatto che, nel caso in esame, sono mancati, non avendo formato oggetto di esame e pronuncia da parte della CTR.
La censura motivazionale non consente di ottenere in cassazione l’accertamento di circostanze fattuali che non hanno formato oggetto di esame e pronuncia nel giudizio di merito.
L. n. 388/2000, art. 33, comma 3
Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall’acquisto.
L’agevolazione è subordinata all’utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque anni da parte del medesimo soggetto che l’ha acquistata. La successiva alienazione prima dell’edificazione comporta la revoca del beneficio e non consente di riferire al primo acquirente l’attività edificatoria eventualmente compiuta da un successivo acquirente.
art. 14 preleggi
La disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l’acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all’acquisto dell’area, appare infatti di stretta interpretazione, ai sensi dell’art. 14 preleggi, e sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell’attività edificatoria di un successivo acquirente”.
Le norme agevolative sono di stretta interpretazione: il beneficio non può essere esteso all’attività edificatoria di un soggetto diverso dall’acquirente destinatario dell’agevolazione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 19, comma 1
Secondo l’indirizzo espresso da questa Corte, a cui si ritiene di dare continuità, l’interpretazione letterale di tali disposizioni porta ad escludere che l’alienazione dell’immobile entro il quinquennio, prima che si sia proceduto alla edificazione, costituisca “avveramento di una condizione e evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione di imposta”, in quanto si tratterebbe di una circostanza che comporta soltanto la revoca di un beneficio precedentemente concesso.
La cessione dell’immobile prima dell’edificazione non integra l’avveramento di una condizione né un evento che determini ulteriore liquidazione dell’imposta ai sensi della disciplina richiamata; rileva invece come causa di revoca dell’agevolazione già concessa.
art. 2602 c.c.
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti per sostenere che il Consorzio aveva agito per una fase svolta in comune nell’interesse delle imprese consorziate; la Corte ha dichiarato inammissibile la relativa censura perché introduceva una questione di merito non esaminata dal giudice di merito.
L. n. 388/2000, art. 33, comma 4
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione alla tesi del mandato senza rappresentanza, ma la Corte non ne ha svolto un esame di merito, dichiarando inammissibile la censura perché nuova.
Massime di principio
- L’agevolazione fiscale prevista per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati richiede che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni dall’acquisto e ad opera dello stesso acquirente beneficiario.
- La vendita dell’area, prima che l’acquirente abbia proceduto all’edificazione nel termine previsto, comporta la revoca dell’agevolazione; l’attività edificatoria del successivo acquirente non può soddisfare il requisito posto a carico dell’acquirente originario.
- Le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie o soggetti diversi da quelli contemplati dalla legge.
- Chi denuncia in cassazione l’omessa pronuncia su motivi di un’impugnazione deve riprodurre o allegare il contenuto dell’atto rilevante, così da consentire il controllo sulla specificità e sulla fondatezza della censura.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di merito che non siano state esaminate dal giudice di merito.
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