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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9852/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cremona per violazione dell'art. 322-ter, comma 1, cod. pen., contestando la mancata applicazione della confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, dei beni che costituiscono il prezzo o il profitto del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., per un ammontare pari a € 5.234,00.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della confisca, rinviando la questione alla Corte d'appello di Brescia per il giudizio di secondo grado sul punto. La Corte ha precisato che per una condanna ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. va sempre valutata la confisca del profitto o del prezzo: se possibile la confisca diretta, altrimenti la confisca per equivalente. Inoltre il giudice del rinvio dovrà accertare preliminarmente l'effettiva sussistenza del profitto, anche tenendo conto di eventuali recuperi effettuati dall'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; il profitto del reato coincide con l'importo del finanziamento indebitamente ottenuto, da prendere a riferimento ai fini della confisca e della soglia di punibilità.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Prevede l'obbligatorietà della confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dei delitti previsti dagli artt. 314-320 cod. pen.; impone la confisca diretta o, se questa non è possibile, la confisca per equivalente.

  • articoli 314-320 cod. pen.

    Ambito delle fattispecie cui si riferisce l'obbligo di confisca previsto dall'art. 322-ter; include reati contro la pubblica amministrazione e l'indebita percezione di erogazioni.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza per il giudizio di rinvio in caso di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • In caso di condanna per il reato previsto dall'art. 316-ter cod. pen., il giudice deve valutare e ordinare la confisca del profitto o del prezzo: l'omissione costituisce motivo di annullamento parziale con rinvio.
  • La confisca va disposta prioritariamente in forma diretta sul profitto; se la confisca diretta non è possibile, occorre disporre la confisca per equivalente su beni di pari valore.
  • La quantificazione del profitto e l'individuazione dei beni da confiscare richiedono valutazioni di merito e attività istruttorie proprie del giudice di merito, motivo per cui la Cassazione rinvia quando tali accertamenti non sono stati svolti.
  • Il giudice del rinvio deve verificare preliminarmente se il profitto esista ancora, tenendo conto di eventuali recuperi o restituzioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate; se il profitto è già stato recuperato la confisca potrebbe risultare inopportuna o ridotta.
  • Se il profitto non è direttamente aggredibile, la confisca per equivalente può essere commisurata al valore corrispondente e applicata su beni della disponibilità del condannato.

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