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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38329/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta (distrattiva e documentale) nei confronti del Muto, amministratore di fatto della MARPO s.r.l. Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione per non aver fatto assumere la prova testimoniale del figlio Simone Muto (revoca del teste e lesione del diritto alla prova); 2) mancata assunzione della testimonianza della commercialista Roberta Pusterla, ritenuta decisiva per chiarire dove fossero custodite le scritture contabili; 3) insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio per la bancarotta documentale (contraddizioni tra dichiarazioni); 4) carenza di prova della qualifica soggettiva di amministratore di fatto, sostenendo che le testimonianze non dimostravano esercizio continuativo di poteri gestori; 5) vizio di motivazione nell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., contestando l'uso negativo di elementi quali la mancata partecipazione al processo e precedenti penali.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il difensore non eccepì la revoca del teste Simone Muto all'udienza di chiusura dell'istruttoria, configurando una tacita acquiescenza e impedendo la deduzione in cassazione; analogamente la richiesta di esame della Pusterla era stata sostanzialmente rinunciata dal difensore durante l'udienza. Quanto al merito, la Corte ha ritenuto infondati i rilievi sulla mancata prova della bancarotta documentale e sulla qualifica di amministratore di fatto: la decisione di merito si fonda su elementi sintomatici congrui (dichiarazioni dei testi Riva e Carrara, rapporti di lavoro, direttive date alla contabile, intestazioni di beni strumentali), e sul fatto che il ricorrente non indicò mai il luogo delle scritture contabili, sottraendosi al confronto con il curatore. Sull'esclusione delle attenuanti generiche la Corte ha ritenuto motivazione congrua, valorizzando l'omessa collaborazione dell'imputato con la curatela fallimentare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge e di motivazione). La Corte ha applicato tali criteri per valutare la fondatezza dei motivi e l'ammissibilità del ricorso, rilevando l'inammissibilità per difetto procedurale e carenza di profili di diritto ricorribili.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Disciplina l'assunzione della prova testimoniale. La Corte ha ritenuto che l'eventuale esame di teste debba essere richiesto e non sia decisivo se la parte ha tacitamente rinunciato all'assunzione della prova durante la chiusura dell'istruttoria.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la trattazione dei motivi di cassazione entro i termini procedurali ammessi; la Corte ha rispettato tali limiti nell'esame dei motivi proposti.

  • art. 2639 cod. civ.

    Definisce l'amministratore di fatto (soggetto che esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della carica). La Corte ha applicato questa nozione per affermare la qualità di amministratore di fatto del Muto sulla base di indici concreti e comportamenti direttivi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che la valutazione è di fatto e insindacabile in cassazione se la motivazione del merito è non contraddittoria e indica gli elementi decisivi.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che il giudice può valutare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente richiamato gli elementi ritenuti preponderanti (mancata collaborazione con la curatela).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente del ricorso. La Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente.

  • art. 33 legge fallimentare (I.fall.)

    Norma procedurale sulla relazione del curatore fallimentare. La sentenza richiama la relazione ex art. 33 per valutare la credibilità di dichiarazioni (curatore aveva espresso perplessità sulla commercialista), ma la Corte ha ritenuto che comunque il comportamento del ricorrente (omessa indicazione delle scritture) fosse determinante.

  • artt. 192, 533 cod. proc. pen.

    Richiamati nel ricorso in relazione a vizi di motivazione e valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto insussistenti i profili di illegittimità dedotti e ha confermato la valutazione di merito.

  • artt. 223, 216 comma 1 n.1-2, 219 legge fallimentare

    Norme utilizzate dal ricorrente per contestare la qualificazione soggettiva e gli addebiti fallimentari; la Corte ha ritenuto che i fatti e le dichiarazioni dei testi costituissero elementi sintomatici sufficienti per l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto.

Massime di principio

  • La revoca di una prova testimoniale in udienza può essere implicitamente accettata se la parte non obietta al momento della chiusura dell'istruttoria: tale acquiescenza impedisce di dedurne poi il vizio in cassazione.
  • La richiesta tardiva o sostanziale rinuncia all'esame di un teste rende inammissibile rilevare in cassazione la mancata assunzione di quella prova.
  • La qualità di "soggetto informato dei fatti" (es. figlio presente in azienda) non rende automaticamente decisivo il suo esame; il giudice valuta la rilevanza e la qualità della testimonianza.
  • Per la bancarotta documentale è rilevante anche l'atteggiamento dell'imputato (es. omessa indicazione del luogo delle scritture contabili) oltre alle contraddizioni tra testi; la sottrazione o il mancato chiarimento sul luogo delle scritture è sintomo di responsabilità.
  • L'accertamento della qualifica di amministratore di fatto si fonda su elementi sintomatici (direttive ai dipendenti, rapporti con contabili, intestazioni di beni, ruolo di riferimento nella società) e costituisce valutazione di fatto poco sindacabile in cassazione se motivata logicamente.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è tipicamente di merito: in sede di legittimità si controlla solo la sufficienza e la non contraddittorietà della motivazione che richiama gli elementi decisivi.
  • La cassazione è limitata a verifiche di diritto e motivazione; vizi processuali o rinunce implicite in udienza possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese e sanzioni processuali.

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