Sentenza n. 3088/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della nota 231780/ del 24.09.2024 del Ministero della Giustizia avente ad oggetto “adeguamento trattamento economico”, con la quale viene invitata la Ragioneria a ripristinare il corretto trattamento economico spettante al ricorrente, con contestuale recupero delle maggiori somme corrisposte allo stesso sin dal 30.12.2014; - della nota prot. 90213 del 5.11.2024, notificata il 7.11.2024, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria dello Stato di Palermo – Ufficio II “Servizio Gestione Stipendi e Servizi Amministrativi” ha avviato il procedimento di recupero di un asserito credito erariale; - di ogni atto connesso, prodromico e consequenziale che possa risultare lesivo per il ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto di riliquidazione del trattamento economico e recupero di somme stipendiali indebitamente corrisposte per quasi dieci anni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota del Ministero della Giustizia che, rilevato l'erroneo inquadramento stipendiale al livello HH08 anziché HH07, ha richiesto il ripristino del corretto trattamento economico e il recupero delle maggiori somme corrisposte dal 30 dicembre 2014, nonché la conseguente comunicazione della Ragioneria territoriale dello Stato relativa all'accertamento di un debito erariale di euro 139.321,64 e alla rateizzazione in 70 trattenute mensili di euro 1.990,30 imponibili. Ha dedotto la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, del principio di proporzionalità e dell'art. 117, comma 1, Cost., sostenendo la propria buona fede, l'errore esclusivamente imputabile all'Amministrazione, la durata quasi decennale dell'erogazione e l'incidenza sproporzionata del recupero sulla propria situazione economico-patrimoniale. In via subordinata ha chiesto il risarcimento del danno, allegando di avere assunto impegni finanziari, in particolare un contratto di locazione, confidando nel maggiore stipendio. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 9 della legge n. 428 del 1985, ritenendo che l'Amministrazione fosse tenuta a effettuare i controlli sui pagamenti automatizzati entro un anno, e ha contestato il quantum del recupero, ritenendolo incompatibile con la differenza stipendiale effettivamente percepita. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività della memoria di replica delle Amministrazioni, depositata oltre il termine delle ore 12 dell'ultimo giorno utile.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto applicabile la regola generale dell'art. 2033 c.c. alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a dipendenti pubblici, escludendo che la sola buona fede del percettore impedisca il recupero. La buona fede può rilevare soltanto rispetto alle concrete modalità della restituzione, imponendo un recupero non eccessivamente oneroso e conforme a buona fede oggettiva. Nel caso concreto non è stato riconosciuto un affidamento tutelabile: il decreto ministeriale del 7 dicembre 2009 indicava la corretta qualifica HH07 e il relativo trattamento economico, mentre nessun successivo provvedimento espresso aveva attribuito la qualifica HH08; inoltre, i cedolini indicavano sia la qualifica HH08 sia le funzioni apicali requirenti, non possedute dal ricorrente. Il recupero non è stato ritenuto sproporzionato, poiché l'Amministrazione aveva previsto 70 rate e la trattenuta netta, stimata in circa euro 1.137 mensili, incideva per circa il 13% dello stipendio, lasciando al ricorrente circa euro 7.500-8.200 netti mensili. È stata respinta anche la domanda risarcitoria: la differenza tra lo stipendio percepito al momento della stipula della locazione e quello successivo al corretto inquadramento è stata stimata in circa 300-400 euro mensili, inferiore a circa il 5%, sicché il canone conservava un'incidenza percentuale analoga sul reddito e non risultava provato un danno patrimoniale nei termini dedotti. È stata respinta la censura relativa all'art. 9 della legge n. 428 del 1985, poiché il termine per i controlli sui pagamenti automatizzati non è decadenziale e non deroga alla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione prevista dall'art. 2946 c.c.; il d.P.R. n. 429 del 1986 conferma che l'Amministrazione può recuperare le somme indebitamente corrisposte anche dopo la scadenza del termine di verifica. È stata infine respinta la contestazione del quantum, poiché il prospetto elaborato tramite NoiPA documentava analiticamente, secondo il criterio dovuto-riscosso, le differenze stipendiali per l'intero periodo. La memoria di replica delle Amministrazioni è stata dichiarata tardiva e inutilizzabile, ma ciò non ha inciso sull'esito della controversia.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
La ripetizione dell'indebito retributivo nei confronti del dipendente pubblico resta operativa anche quando l'erogazione sia dovuta a un errore dell'Amministrazione e il percettore sia in buona fede; la buona fede incide sulle modalità concrete di recupero, non elimina automaticamente l'obbligo restitutorio.
art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU
La tutela dei beni non esclude in assoluto il recupero delle somme indebitamente erogate, ma impone di verificare la proporzionalità dell'interferenza, considerando l'affidamento legittimo e le modalità di restituzione.
art. 117, comma 1, Cost.
È richiamato quale parametro interno di rispetto degli obblighi derivanti dalla CEDU, senza che il giudice ravvisi una violazione nel recupero concretamente disposto.
art. 1175 c.c.
La buona fede oggettiva impone al creditore di esercitare la pretesa restitutoria tenendo conto delle concrete condizioni e della sfera di interessi del debitore; può giustificare una rateizzazione o, in casi particolari, un'inesigibilità temporanea o parziale.
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario decennale di prescrizione si applica all'azione di ripetizione dell'indebito retributivo anche quando le somme siano state erogate mediante sistemi automatizzati.
art. 9 legge n. 428/1985
Il termine previsto per i controlli sui pagamenti stipendiali automatizzati non ha natura decadenziale e non impedisce il recupero delle somme indebitamente corrisposte dopo la sua scadenza.
art. 27, comma 8, d.P.R. n. 429/1986
La disciplina dei pagamenti automatizzati mantiene impregiudicata l'azione dell'Amministrazione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte anche oltre il termine di controllo.
art. 545, comma 4, c.p.c.
Il limite di un quinto del pignoramento dei crediti da lavoro è utilizzato quale parametro legislativo di sostenibilità della rata; nel caso concreto la trattenuta è stata ritenuta compatibile, incidendo per circa il 13% sullo stipendio netto.
art. 10, comma 16, d.lgs. n. 160/2006
È richiamato per identificare le funzioni apicali requirenti indicate nei cedolini, la cui mancata corrispondenza con le funzioni effettivamente svolte rendeva riconoscibile l'errore di inquadramento.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, ossia oltre venti giorni liberi prima dell'udienza, è tardiva e non utilizzabile.
art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.
Concorre a determinare il termine ultimo per il deposito delle memorie e delle repliche nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella ripetizione di somme retributive indebitamente corrisposte a un dipendente pubblico per errore dell'Amministrazione, la buona fede del percettore non determina di per sé l'irripetibilità dell'indebito né impedisce l'esercizio dell'azione prevista dall'art. 2033 c.c.; rileva invece nella valutazione della proporzionalità e delle modalità concrete del recupero.
- Un affidamento tutelabile sulla spettanza di un trattamento economico superiore richiede che l'attribuzione provenga da una decisione dell'Amministrazione adottata sulla base di una fonte normativa, regolamentare o contrattuale e individuabile anche nel suo importo; la mera reiterazione di pagamenti erronei, in assenza di un provvedimento espresso attributivo del maggiore trattamento, non è sufficiente.
- La riconoscibilità dell'errore può escludere l'affidamento legittimo quando i provvedimenti amministrativi e i cedolini stipendiali indicano una qualifica o funzioni incompatibili con la posizione giuridica effettivamente posseduta dal dipendente.
- Il recupero dell'indebito retributivo deve essere esercitato secondo buona fede oggettiva e in modo proporzionato alle condizioni economiche e personali del debitore; la rateizzazione costituisce uno strumento idoneo a evitare un'ingerenza sproporzionata, purché la rata sia sostenibile in rapporto al reddito residuo.
- Il termine previsto per i controlli sui pagamenti stipendiali effettuati mediante sistemi automatizzati non è, in assenza di un'espressa previsione decadenziale, un termine di decadenza dall'azione di ripetizione; si applica il termine ordinario decennale di prescrizione.
- La responsabilità dell'Amministrazione per l'errore nell'erogazione stipendiale non comporta automaticamente il risarcimento degli impegni finanziari assunti dal dipendente: il danno deve essere provato nel nesso causale e nella concreta incidenza patrimoniale, non potendo fondarsi su una differenza reddituale minima e non significativa.
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