Cassazione Penale, Ordinanza n. 07019/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti perché sovrapponibili a censure già disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta e logicamente coerente. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva ritenuta responsabile, per quanto emerge dal testo, del concorso nella detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo b) e di una condotta di resistenza. Nel ricorso per cassazione ha riproposto censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, contestando sostanzialmente la valutazione del compendio probatorio e la qualificazione del suo contributo concorsuale nella detenzione della droga, oltre al giudizio sul disvalore della condotta di resistenza e sulla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i motivi sono meramente riproduttivi di doglianze già vagliate con argomentazioni corrette, coerenti e prive di illogicità manifesta, e quindi non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta di resistenza è stata ritenuta connotata da un disvalore oggettivo incompatibile con tale istituto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia logicamente coerente, puntuale e priva di manifeste incongruenze.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito attraverso la mera reiterazione di doglianze già scrutinante nei gradi di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un disvalore oggettivo tale da renderla incompatibile con l'art. 131-bis c.p., specie in presenza di una resistenza ritenuta non bagatellare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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