Cassazione Penale, Sentenza n. 40883/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Giudice di pace di Bergamo aveva ritenuto il ricorrente non punibile per il delitto di cui all'art. 595 c.p., per l'esimente della ritorsione. MORANDI ha impugnato la sentenza deducendo: (1) nullità per mancanza di motivazione; (2) vizio di logicità nella determinazione dei fatti. In sede d'appello il giudice monocratico ha osservato che, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso per cassazione e ha disposto la conversione dell'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Successivamente l'avv. Francesca Signorelli, munita di procura speciale, ha depositato rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto (diffamazione). Nel caso concreto il Giudice di pace aveva riconosciuto l'esimente della ritorsione e quindi la non punibilità ai sensi della fattispecie ricompresa in questo articolo
art. 37 d.lgs. n. 274/2000
art. 37 d.lgs. n. 274/2000
Secondo il procedimento interpretato dal giudice d'appello, le impugnazioni avverso la sentenza del Giudice di pace dovevano seguire il rimedio competente (ricorso per cassazione); la mancanza di tale rimedio rendeva improprio l'appello e giustificava la sua conversione
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Consente la conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando ricorrono i presupposti; qui è stato usato per trasformare l'appello in ricorso per cassazione
art. 589 cod. proc. pen.
Regola la rinuncia all'impugnazione. Nel caso è stata esercitata dal difensore munito di procura speciale, con deposito formale che ha comportato la decadenza dell'impugnazione
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso quando vi sia rinuncia all'impugnazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di questa disposizione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per fatti imputabili al ricorrente; la Corte ha inflitto una somma di euro 500
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui, per escludere la sanzione pecuniaria, occorre dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Verificare sempre il rimedio processuale corretto: contro le sentenze del Giudice di pace alcune impugnazioni devono essere proposte con ricorso per cassazione; un'impugnazione proposta con il mezzo sbagliato può essere convertita o dichiarata inammissibile.
- La rinuncia all'impugnazione, anche se effettuata tramite procura speciale da un difensore, comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce la prosecuzione del gravame.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente il pagamento delle spese processuali; salvo che non sia dimostrata l'assenza di colpa, può essere disposta anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
- Prima di depositare atti di rinuncia o di concessione di procura speciale per rinunce, valutare le conseguenze economiche e processuali e accertare se esistono elementi che possano giustificare o escludere la colpa per evitare sanzioni.
- Se si propone appello per motivi di nullità o vizio di motivazione, è importante che il mezzo impugnatorio sia quello competente; altrimenti le questioni di merito rischiano di non essere nemmeno esaminate per inammissibilità procedurale.
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