Sentenza n. 575/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990, nota prot. n. 39843 del 22/12/2023, con cui il Comune di Valmontone ha comunicato agli odierni ricorrenti: “che in esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 796/2021, e in relazione e in esecuzione, altresì, a quanto statuito nella sentenza del medesimo TAR n. 15827/2023 procederà all’adozione di provvedimento ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 237/2001 per gli immobili in oggetto delle sentenze di cui innanzi.”; - della relazione di stima prodotta dal Settore 2.2. del Comune di Valmontone nella persona dell’Ing. Massimiliano Petrassi del 12/02/2024 allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale, Atto n. 2 del 20/02/2024, quale parte integrante e sostanziale; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Valmontone, atto n. 2 del 20/02/2024, avente ad oggetto: “Ottemperanza alla sentenza n. 796/2021 e successiva sentenza n. 15827/2023. Acquisizione sanante ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001, delle porzioni immobiliari di proprietà privata utilizzate per la realizzazione degli interventi di recupero del Palazzo Doria Pamphilj, e contestualmente riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000”, quantificando l’indennizzo conseguentemente dovuto agli odierni ricorrenti nella somma complessiva di € 141.166,26, e riconoscendo il debito fuori bilancio discendente dall’ottemperanza alle suddette sentenze per complessivi € 5.415,49 per spese legali a favore degli Avvocati Giglioni e Bianchini dichiaratisi antistatari; - del decreto di acquisizione “sanante” prot. 6018 del 22/02/2024, notificato in pari data alla Signor Piacentini Maria Chiara, con cui il Comune di Valmontone, in esecuzione della su richiamata Deliberazione consiliare n. 2 del 20/02/2024, ha disposto di acquisire ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 al proprio patrimonio indisponibile i seguenti beni immobili: proprietà Paparelli Latina ed eredi MU. Part. 148 sub 507/508, Cat. A/5, Cantina/Abitazione, 468 mq.; Foschi Domenico ed eredi MU. Part. 149 e 623, Autorimessa, 27,56 mq, e di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, l’indennizzo patrimoniale e non patrimoniale attribuito ai prefati proprietari in euro 141.166,26, per come descritto nella relazione di stima allegata alla suddetta Deliberazione consiliare; - nonché di ogni altro atto, presupposto, preordinato, collegato, consequenziale e comunque connesso a quelli indicati ai punti che precedono, anche se non conosciuti, anche emanato nel corso dell’iter procedimentale; nonché per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per la perpetrata occupazione sine titulo delle porzioni immobiliari del Palazzo Doria Pamphilj di cui è causa, nonché ex art. 112 commi 3 c.p.a., connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione nei confronti delle sentenze n. 796/2021 e n. 15827/2023 emesse dal T.A.R. del Lazio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di avvio del procedimento, relazione di stima, deliberazione consiliare e decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 di porzioni immobiliari private
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il Comune di Valmontone, in esecuzione delle sentenze del TAR Lazio n. 796/2021 e n. 15827/2023, ha disposto l’acquisizione sanante al patrimonio indisponibile comunale di porzioni immobiliari private del Palazzo Doria Pamphilj, quantificando l’indennizzo in euro 141.166,26. Hanno dedotto: violazione ed elusione del giudicato, sostenendo che gli atti fossero stati adottati oltre il termine complessivo di 120 giorni assegnato al Comune; vizi della comunicazione di avvio del procedimento per mancata indicazione dei rimedi contro l’inerzia; violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 42/2004 e difetto di competenza per mancata autorizzazione ministeriale, trattandosi di bene culturale; difetto di motivazione rafforzata, omessa rinnovata valutazione dell’interesse pubblico attuale e prevalente, mancato esame delle osservazioni e delle possibili soluzioni concordate; illogicità e irragionevolezza dei criteri di determinazione dell’indennizzo. Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno da occupazione sine titulo e per violazione o elusione del giudicato, nonché il pagamento di rivalutazione e interessi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di nullità e annullamento. Ha ritenuto che la scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza non privasse il Comune del potere di provvedere tardivamente, tanto più prima dell’insediamento del commissario ad acta; il provvedimento tardivo non è nullo per difetto assoluto di attribuzione, ferma la sua eventuale sottoponibilità a ordinaria azione di annullamento o a domanda di nullità per concreta violazione o elusione del giudicato. La censura relativa alla comunicazione di avvio è stata respinta perché la nota conteneva le indicazioni richieste dall’art. 8 l. n. 241/1990, salvo quella sui rimedi contro l’inerzia, la cui omissione costituisce mera irregolarità e non vizia il provvedimento finale. È stata esclusa l’applicabilità dell’art. 95 d.lgs. n. 42/2004, poiché la procedura espropriativa e la trasformazione del bene risalivano al 1992, anteriormente all’entrata in vigore della disposizione; non era quindi necessaria l’autorizzazione ministeriale invocata. Il TAR ha giudicato adeguata la motivazione dell’acquisizione ex art. 42-bis: il Comune aveva valutato l’interesse pubblico alla conservazione e valorizzazione del Palazzo, gli interventi già realizzati, l’irreversibile trasformazione, l’assenza di autonomia funzionale delle porzioni e gli effetti pregiudizievoli della restituzione, anche comparandoli con l’interesse dei proprietari. Ha escluso che la perizia prodotta dai ricorrenti imponesse una diversa decisione, riguardando essenzialmente la quantificazione dell’indennizzo, e ha ritenuto irrilevante la mancata conclusione di un accordo traslativo, non essendo provata una concreta proposta in tal senso. La contestazione dell’ammontare dell’indennizzo e delle somme dovute per il periodo di occupazione illegittima è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la controversia al giudice ordinario e, in unico grado, alla Corte d’appello. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza di un provvedimento illegittimo; la domanda relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il giudicato è stata dichiarata inammissibile perché avrebbe dovuto essere proposta nel giudizio di ottemperanza. La pretesa risarcitoria riferita alla sentenza n. 15827/2023 è stata ritenuta infondata, poiché la sentenza n. 8510/2024, non impugnata, aveva qualificato gli atti comunali come esatta e completa esecuzione del giudicato. Le spese, pari a euro 3.000,00 oltre accessori, sono state poste in solido a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Consente all’amministrazione di acquisire al patrimonio indisponibile un bene utilizzato e trasformato per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace titolo espropriativo, previa motivazione sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, comparazione con gli interessi privati e valutazione dell’assenza di alternative ragionevoli.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Disciplina la tutela connessa all’esecuzione del giudicato; le pretese relative a interessi e rivalutazione maturati per l’inerzia amministrativa devono essere tempestivamente azionate nel giudizio di ottemperanza.
art. 21-septies l. n. 241/1990
La violazione o elusione del giudicato può determinare nullità, ma la mera tardività dell’atto rispetto al termine assegnato dal giudice non integra, da sola, né difetto assoluto di attribuzione né nullità.
art. 8 l. n. 241/1990
La mancata indicazione, nella comunicazione di avvio, dei rimedi esperibili contro l’inerzia costituisce mera irregolarità e non determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale.
art. 95 d.lgs. n. 42/2004
I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità... Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione...
La disciplina speciale sull’espropriazione dei beni culturali non è applicabile ratione temporis a una procedura espropriativa avviata e a una trasformazione del bene realizzate nel 1992, prima dell’entrata in vigore della disposizione.
art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.
Mantiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità, comprese quelle per il periodo di occupazione illegittima, conseguenti ad atti espropriativi o ablativi.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria per attività amministrativa illegittima presuppone l’illegittimità dell’atto e non può essere accolta quando gli atti impugnati risultano legittimi.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il differimento dell’udienza è ammesso solo in presenza di circostanze eccezionali e gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze fondamentali di difesa; la pendenza di un giudizio civile sull’entità dell’indennizzo non giustifica il rinvio quando il giudizio amministrativo sulla validità dell’acquisizione è pregiudiziale.
Massime di principio
- La scadenza del termine assegnato all’amministrazione per eseguire un giudicato non determina, da sola, la perdita del potere dell’amministrazione di adottare il provvedimento dovuto; anche dopo la scadenza e prima dell’insediamento del commissario ad acta l’amministrazione conserva la propria competenza, sicché l’atto tardivo non è nullo per difetto assoluto di attribuzione, salva la sua eventuale illegittimità o nullità per concreta violazione o elusione del giudicato.
- La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non privano l’amministrazione, titolare originaria del potere, della possibilità di adottare atti decisori; gli atti amministrativi adottati nelle more non sono per ciò solo nulli, potendo essere contestati secondo gli ordinari rimedi ove ne ricorrano i presupposti.
- L’acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 richiede una motivazione specifica sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, sulla comparazione con l’interesse del proprietario e sull’assenza di alternative ragionevoli; tale motivazione può risultare adeguata quando evidenzi l’irreversibile trasformazione del bene, l’impossibilità o l’eccessiva onerosità della restituzione e la funzionalità dell’opera pubblica realizzata.
- La disciplina dell’art. 95 d.lgs. n. 42/2004, relativa all’espropriazione dei beni culturali e all’autorizzazione ministeriale, non può essere applicata retroattivamente a una procedura espropriativa avviata e a una trasformazione del bene compiute anteriormente alla sua entrata in vigore.
- Le controversie sulla determinazione e corresponsione dell’indennizzo ex art. 42-bis, comprese le somme riferite al mancato godimento del bene durante l’occupazione illegittima, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; resta invece devoluta al giudice amministrativo la controversia sull’illegittimità del provvedimento di acquisizione in sé, per difetto dei presupposti legali o della motivazione sull’interesse pubblico e sulle alternative.
- L’omessa indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, dei rimedi esperibili contro l’inerzia dell’amministrazione costituisce una mera irregolarità e non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 57/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 58/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 59/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 77/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 13 gen 2026Sentenza n. 78/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →