Cassazione Civile, Ordinanza n. 00224/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso, all’esito di una verifica della Guardia di Finanza, diversi avvisi di accertamento nei confronti di una società del gruppo, contestando la partecipazione a operazioni commerciali inesistenti e recuperando Ires, Iva e Irap per gli anni 2007-2010. La società aveva impugnato gli atti: la CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR aveva riformato la decisione riconoscendo la legittimità degli accertamenti. In cassazione la società aveva proposto quattro motivi, lamentando in sintesi la non corretta qualificazione come società "cartiera" del fornitore, l’irrilevanza decisiva di una sentenza resa tra terzi e la motivazione apparente della CTR. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con versamento integrale delle somme dovute; l’Agenzia ha confermato l’intervenuta definizione e ha aderito alla richiesta.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché la controversia era stata definita in via agevolata. Ha rilevato che la domanda di definizione ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 era stata presentata, che l’Ufficio non aveva notificato diniego nei termini e che non era stata chiesta trattazione del giudizio entro il termine previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, applicando anche l’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché l’estinzione del giudizio per definizione agevolata non rientra nelle ipotesi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità previste dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 6, d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata, se tempestivamente richiesta e non seguita da diniego nei termini, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, quando sia intervenuto anche il pagamento integrale delle somme dovute.
art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992
La disposizione è richiamata come base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando la decisione della Cassazione è di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la norma riguarda le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita con condono/definizione agevolata e l’Ufficio non ha notificato diniego nei termini, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L’estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni non accolte.
- In presenza di definizione integrale della pretesa fiscale, la Corte può arrestare l’esame dei motivi di ricorso senza scrutinare il merito delle censure.
- Le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione agevolata, con carico della parte che le ha anticipate.
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