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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10970/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla ritenuta operata da una cassa di previdenza professionale a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia di un iscritto. Il pensionato ha chiesto la restituzione delle somme trattenute, sostenendo l'illegittimità del prelievo. I giudici di merito hanno accolto la domanda e la corte d'appello ha confermato la condanna alla ripetizione. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme che disciplinano la previdenza dei professionisti e del quadro costituzionale, assumendo la legittimità del contributo di solidarietà applicato; 2) ulteriore censura sulla medesima illegittimità del contributo; 3) errata applicazione della prescrizione, che secondo la ricorrente sarebbe quinquennale e non decennale per la ripetizione delle somme trattenute; 4) erronea decorrenza degli accessori, che la corte territoriale avrebbe fatto decorrere dalle singole trattenute invece che dalla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati alla luce di un orientamento giurisprudenziale consolidato, richiamando precedenti conformi sulla illegittimità del contributo di solidarietà in casi analoghi, sulla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito e sulla decorrenza degli accessori dalle singole trattenute. Non essendo stati prospettati dalla ricorrente argomenti nuovi idonei a indurre un revirement, il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende, ravvisando abuso del processo per avere insistito nella decisione senza apportare elementi innovativi rispetto alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà applicato dalla cassa

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato come base normativa del potere di intervento sulla disciplina previdenziale; la Corte richiama il consolidato orientamento che ne esclude, nel caso concreto, una lettura idonea a giustificare il prelievo contestato

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato in combinato disposto con la disciplina previdenziale e con l'interpretazione autentica successiva

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato quale interpretazione autentica della disciplina previdenziale invocata

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità del contributo

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    richiamati dalla ricorrente in relazione alla legittimità costituzionale del prelievo

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione decennale solo in alternativa alla tesi avversaria; la Corte lo ritiene applicabile alla ripetizione dell'indebito

  • art. 2948, n. 3 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte esclude che il diritto alla ripetizione dell'indebito periodico sia soggetto a tale termine

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione

  • art. 1 L. n. 147/2013

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione e sul quadro normativo della prestazione

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    richiamato per la decorrenza degli accessori; la Corte dà continuità all'orientamento che nega la decorrenza dalla sola domanda giudiziale

  • art. 1224 c.c.

    richiamato per gli accessori dovuti sull'indebito

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    norma posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità per ricorso contrastante con giurisprudenza consolidata

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione conforme ad essa

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende per abuso del processo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una questione è già risolta in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso che riproponga le stesse censure senza indicare argomenti nuovi può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • Il diritto alla ripetizione di somme indebitamente trattenute o pagate non ha natura periodica solo perché l'indebito si è formato attraverso pagamenti ripetuti: il credito restitutorio nasce unitariamente per ciascun pagamento indebito e si prescrive nel termine ordinario decennale, decorrente dalle singole dazioni.
  • Per i crediti restitutori da indebito, gli accessori possono decorrere dalla data di ciascun pagamento indebito secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte, non essendo sufficiente opporre in modo generico una decorrenza dalla domanda giudiziale.
  • La persistenza nel ricorso per cassazione contro un orientamento consolidato, in assenza di elementi nuovi idonei a sollecitare un mutamento di giurisprudenza, può integrare abuso del processo e giustificare la sanzione di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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