Cassazione Penale, Sentenza n. 7311/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata; in pratica contesta che la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato il rigetto della sua eccezione relativa alla recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi che l'interessato aveva rinunciato a proporre in funzione dell'accordo sulla pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la Corte ha richiamato orientamento consolidato secondo cui la rinuncia collegata al concordato limitando la cognizione del giudice di secondo grado ha effetti preclusivi anche in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'art. 599-bis (introdotto dalla legge 23/6/2017, n.103) riconosce la possibilità di accordo sulla determinazione della pena in appello; la Corte interpreta che tale potere dispositivo comporta la limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nei confronti del giudizio di legittimità sulle questioni rinunciate.
legge 23 giugno 2017, n.103
Ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p.; il giudizio richiama questa norma per giustificare l'effetto preclusivo della rinuncia collegata all'accordo sulla pena.
Cass. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 (Casero, Rv. 273194)
Giurisprudenza di legittimità richiamata che stabilisce il principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; anche questioni rilevabili d'ufficio rientrano nella rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per responsabilità del ricorrente; la Corte, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata dalla Corte per giustificare i criteri di valutazione della colpa inerente alla proposizione dell'impugnazione e per legittimare l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Se in appello si accetta un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., si rinuncia implicitamente a far valere in Cassazione le questioni collegate alla determinazione della pena su cui si è raggiunto l'accordo; tali questioni diventano inammissibili in Cassazione.
- La rinuncia collegata al patto sulla pena può avere effetti preclusivi anche su questioni che, in assenza dell'accordo, sarebbero rilevabili d'ufficio; occorre valutare attentamente quali profili si intendono effettivamente preservare prima di concludere l'accordo.
- La scelta di concludere un concordato in appello comporta un rischio processuale: se si propone comunque un ricorso su questioni rinunciate, il ricorrente può incorrere in inammissibilità e in sanzioni economiche (spese e somma ex art. 616 c.p.p.) qualora emerga una colpa nella proposizione del ricorso.
- In ipotesi simili è opportuno verificare e documentare espressamente, prima di accettare l'accordo, quali aspetti del processo e quali eventuali vizi (es. nullità assolute o questioni di competenza costituzionale) si intendano preservare dalla rinuncia, poiché non tutte le pretese possono essere mantenute dopo il concordato.
- Per il difensore è consigliabile inserire nei verbali di trattazione dell'accordo dichiarazioni chiare sui limiti della rinuncia e, se possibile, ottenere conferme formali su quali profili siano esclusi dall'accordo per evitare incertezze che possano portare a inammissibilità in Cassazione.
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