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Sentenza

Sentenza n. 308/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1024/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata il 19/7/2024.

Giustizia amministrativa202501488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 1024/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1024/2024, pubblicata il 19 luglio 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione, entro i successivi novanta giorni, il commissario ad acta nominato sin d'ora nella persona del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, dopo la notificazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • Accertata la perdurante inadempienza dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di subdelega dell'incarico a un dirigente o funzionario esperto dell'ufficio indicato dal giudice.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inadempienza dell'amministrazione giustifica la condanna dell'amministrazione soccombente alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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