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Sentenza

Sentenza n. 2510/2026 - Milano, Sezione 1

per l’accertamento - del silenzio-rigetto formatosi sulle istanze di accesso agli atti presentate dal ricorrente Pellegrini Alessandro a partire dal 17 febbraio 2025; e per la condanna dell'Amministrazione resistente - al rilascio della documentazione predetta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., con facoltà per il Tribunale di dettare le relative modalità di adempimento;

Giustizia amministrativa202504012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sulle numerose istanze di accesso agli atti presentate dal consigliere comunale tra febbraio e settembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. per ottenere l’accertamento del silenzio-rigetto e la condanna del Comune al rilascio della documentazione richiesta nell’esercizio delle prerogative consiliari previste dall’art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000. Le istanze, reiterate tra il 17 febbraio e il 9 settembre 2025, riguardavano centinaia di documenti e atti relativi all’intera attività amministrativa dell’ente. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 43, comma 2, TUEL, sostenendo che l’omesso rilascio gli avesse impedito di acquisire le informazioni necessarie all’espletamento del mandato. Il Comune ha rappresentato di avere trasmesso 233 documenti su 270 prima della notifica del ricorso e i restanti 37 entro trenta giorni dalla notifica, con esclusione di cinque documenti ritenuti non ostensibili per ragioni di privacy, dati giudiziari, richieste dell’autorità di polizia giudiziaria o procedimenti in corso. Ha inoltre sostenuto che la numerosità e reiterazione delle richieste avessero determinato un aggravio sproporzionato per i soli tre dipendenti dell’ente e integrassero abuso del diritto e del processo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente ricostruito la disciplina dell’accesso del consigliere comunale, qualificandola come speciale rispetto alla l. 241/1990 e caratterizzata da un diritto particolarmente ampio, non subordinato all’obbligo di motivare puntualmente ogni richiesta. Tuttavia, ha precisato che l’accesso incontra limiti funzionali: le informazioni devono essere utili all’espletamento del mandato e l’esercizio del diritto deve essere coordinato con il buon andamento degli uffici, mediante un ragionevole bilanciamento con gli altri interessi tutelati. Non sono quindi ammissibili richieste generalizzate, indiscriminate e reiterate che si traducano in un controllo minuzioso sull’intera attività dell’ente, in un’ispezione permanente o in una strategia ostruzionistica capace di paralizzare l’azione amministrativa. Nel caso concreto, l’elevatissimo numero di istanze e solleciti, riguardanti oltre mille documenti e l’intera attività comunale, è stato ritenuto estraneo alla funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo e idoneo a distogliere il personale comunale dai compiti istituzionali. Il TAR ha inoltre rilevato che, al momento della decisione, il Comune aveva trasmesso tutti gli atti richiesti nonostante il ricorrente avesse agito per il mancato invio di soli 37 protocolli su 270, e ha qualificato la condotta complessiva come abuso del diritto e abuso del processo. La contestazione sulla competenza interna tra sede di Milano e sezione staccata di Brescia è stata respinta in quanto tardiva. Il ricorso è stato quindi respinto; nessuna condanna alle spese di difesa è stata disposta in ragione della costituzione in proprio del Comune, mentre il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese vive documentate.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000

    i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge

    La norma attribuisce al consigliere comunale un diritto di accesso speciale e ampio, non subordinato a una specifica motivazione, ma funzionalmente limitato alle informazioni utili al mandato e soggetto all’obbligo di segreto previsto dalla legge.

  • art. 116 c.p.a.

    È stato individuato dal ricorrente quale fondamento processuale dell’azione avverso il silenzio-rigetto sulle istanze di accesso.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere la fissazione delle modalità e del termine di adempimento dell’obbligo di esibizione documentale.

  • art. 23 c.p.a.

    Ha consentito al Comune resistente di stare in giudizio personalmente.

  • art. 47, comma 2, c.p.a.

    Impone alla parte diversa dal ricorrente di eccepire tempestivamente che la controversia debba essere trattata dalla sezione staccata anziché dalla sede del capoluogo.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Determina il dimezzamento dei termini processuali applicabili al rito camerale, rilevante ai fini della tardività dell’eccezione sulla ripartizione interna tra sede di Milano e sezione staccata di Brescia.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato quale fondamento del dovere di correttezza, utilizzato dal giudice anche per individuare limiti all’esercizio abusivo dei diritti.

  • art. 1337 c.c.

    È richiamato, insieme alle altre norme sulla buona fede, quale espressione del dovere di correttezza rilevante anche oltre i rapporti obbligatori.

  • art. 1366 c.c.

    È richiamato quale parametro di buona fede interpretativa e, nel ragionamento del giudice, quale componente del più generale canone di correttezza.

  • art. 1375 c.c.

    È richiamato quale fondamento del dovere di buona fede nell’esecuzione dei rapporti e del limite all’esercizio abusivo delle posizioni giuridiche.

  • art. 2 Cost.

    Il principio di solidarietà è richiamato quale parametro che concorre a fondare il dovere generale di buona fede e correttezza.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso del consigliere comunale ai sensi dell’art. 43, comma 2, TUEL è più ampio dell’accesso ordinario e non richiede una motivazione specifica, ma riguarda esclusivamente notizie e documenti utili all’espletamento del mandato e resta soggetto all’obbligo di segreto previsto dalla legge.
  • L’ampiezza dell’accesso consiliare non consente richieste generalizzate, indiscriminate, minuziose e reiterate sull’intera attività dell’ente: tali richieste eccedono la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo e possono essere legittimamente limitate quando si traducano in un’ispezione permanente o in un controllo specifico generalizzato.
  • L’esercizio dell’accesso consiliare deve essere bilanciato con il buon andamento e l’efficienza degli uffici pubblici; in particolare, la continuità e numerosità delle istanze non possono determinare un aggravio notevole del lavoro amministrativo né paralizzare l’attività dell’ente.
  • La proliferazione irragionevole di istanze di accesso, tale da imporre agli uffici un’attività sproporzionata e non funzionale al mandato, può integrare abuso del diritto e abuso del processo, in violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
  • Nel rito camerale, l’eccezione relativa alla competenza interna tra sede centrale e sezione staccata deve essere proposta nel termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a., computato tenendo conto del dimezzamento dei termini processuali previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; l’eccezione tardiva è irrimediabilmente preclusa.

Come è indicizzato

MaterieAccessi specialiGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiAccesso e trasparenzaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processoBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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