Cassazione Penale, Sentenza n. 3704/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revocazione della confisca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 avanzata nel 2022 dal difensore del fallimento Soipa S.p.A., con la contestazione del nesso di derivazione dei valori acquisiti dal fallimento da proventi illeciti e con l'allegazione di elementi nuovi (decreto della Corte d'appello di Perugia del 13/01/2021 che avrebbe disposto revoche analoghe e riconosciuto diritti di terzi), nonché censura di carenza di motivazione del provvedimento impugnato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni procedurali: (i) mancavano agli atti la procura speciale a favore dell'avv. che ha proposto il ricorso in cassazione per conto del terzo interessato (Soipa), requisito necessario per impugnare i decreti che dispongono misure di prevenzione della confisca; (ii) non risultava l'autorizzazione del giudice delegato del fallimento alla nomina del difensore da parte del curatore né una ratifica valida per proporre il ricorso per cassazione; la Corte ha inoltre osservato che il rito era cartolare (art. 611 c.p.p.) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. n. 159/2011
Norma che disciplina l'azione di revocazione della confisca; la Corte rileva che l'istanza era qualificata come richiesta di revocazione ai sensi di tale articolo e che il ricorrente adduceva novità ex art. 28 lett. b) fondate su provvedimenti sopravvenuti
art. 1, commi 1 e 2, legge 27/12/1956 n. 1423
Richiamata come base normativa storica della misura di prevenzione fondata sulla pericolosità sociale generica nel procedimento originario a carico di Garaffini
art. 100 c.p.p.
Richiede la procura speciale per il difensore del terzo interessato che impugna in cassazione provvedimenti che dispongono misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto inapplicabile la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. e quindi indispensabile la procura speciale
art. 182, comma secondo, c.p.c.
Norma sulla regolarizzazione della rappresentanza che la Corte ha ritenuto non applicabile per sanare l'assenza della procura speciale nel ricorso in cassazione contro provvedimenti di prevenzione
art. 611 c.p.p.
Prevede il rito cartolare per il tipo di ricorso in questione; la Corte ha ricordato che per i ricorsi fissati ai sensi di tale articolo non è prevista la discussione orale
art. 25, comma 1, n. 6, legge fallimentare
Attribuisce al giudice delegato la funzione di autorizzare per iscritto il curatore a stare in giudizio per atti determinati e per ciascun grado di giudizio; la Corte ha ritenuto necessaria tale autorizzazione per la nomina del difensore e per il ricorso in cassazione
art. 31, comma 2, legge fallimentare
Stabilisce i limiti all'autonomia processuale del curatore e conferma l'obbligo di autorizzazione del giudice delegato salvo alcune eccezioni; la Corte l'ha richiamata per affermare il difetto di legittimazione processuale in mancanza di autorizzazione specifica
art. 322 e art. 325 c.p.p.
Citati in relazione alla possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, per il curatore di proporre istanze di riesame o revoca di misure e di ricorrere per cassazione, ma sempre previa autorizzazione del giudice delegato per ciascun grado; la Corte ha ribadito tale principio
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e ha valutato che non sussistessero profili di colpa tali da richiedere anche la misura prevista per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per essere ammesso un ricorso per cassazione avverso provvedimenti che dispongono misure di prevenzione della confisca proposto da un difensore del terzo, è indispensabile che il difensore sia munito di procura speciale (art. 100 c.p.p.); l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità
- Il curatore fallimentare può agire per la tutela dell'attivo fallimentare, ma deve ottenere l'autorizzazione scritta del giudice delegato per nominare un difensore e per promuovere impugnazioni in ciascun grado; l'assenza di autorizzazione specifica per il grado di cassazione determina l'inammissibilità
- Le questioni procedurali formali (mancanza di procura speciale, mancata autorizzazione del giudice delegato, mancata ratifica) possono determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando sussistano rilevanti profili di merito: è pertanto essenziale curare la forma prima di entrare nel merito
- La sussistenza di elementi 'novi' ai fini della revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 deve essere adeguatamente documentata e collegata a pronunce definitive o fatti sopravvenuti; tuttavia, tali profili sostanziali non possono supplire ai vizi processuali formali
- Se il ricorso è fissato con rito cartolare (art. 611 c.p.p.) non è prevista discussione orale: le parti devono porre gli argomenti in memoria e documenti in modo completo nel fascicolo
- In caso di inammissibilità, il ricorrente è generalmente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte può escludere sanzioni aggiuntive verso la Cassa delle ammende se non ravvisa colpa grave nella condotta
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