Cassazione Penale, Sentenza n. 29604/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento cautelare per coltivazione illecita di una vasta piantagione di cannabis. L'indagato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e il Tribunale del riesame aveva confermato la misura in relazione al concorso, insieme ad altri soggetti, nella coltivazione di circa 25.000 piante di cannabis e nelle attività connesse di raccolta, trasporto e stoccaggio del prodotto. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, contestando l'interpretazione delle immagini della fototrappola, l'identificazione del materiale trasportato nel furgone, il valore della presenza del ricorrente presso l'azienda agricola e il significato attribuito ad altre riprese e dichiarazioni; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di reiterazione, ritenendo illogico collegare un intervento qualificato come occasionale a un concreto rischio di recidiva e criticando il richiamo a precedenti penali risalenti e a una pregressa contestazione definita con esito estintivo; 3) motivazione apparente e illogica circa il ruolo concorsuale, sostenendo che non fosse stato individuato il concreto contributo causale dell'indagato e che la decisione si fondasse su mere congetture e su una lettura atomistica degli indizi. Nel ricorso veniva anche prospettata la disponibilità agli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione del materiale indiziario e ha respinto la doglianza sulla gravità degli indizi, affermando che il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito quando la motivazione del riesame è coerente e non affetta da manifesta illogicità. Ha invece accolto la doglianza relativa alle esigenze cautelari, rilevando una motivazione insufficiente e congetturale sulla sussistenza del pericolo di reiterazione, perché il Tribunale del riesame non aveva spiegato in modo individualizzato la sequenza logica che collegasse gli elementi indiziari al rischio di recidiva del ricorrente. Per questo l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite o comunque inammissibili. Non vi è definizione nel merito della responsabilità penale, trattandosi di decisione cautelare.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato contestato
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
base normativa della contestazione di coltivazione illecita di cannabis
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato nella contestazione originaria come circostanza aggravante o disciplina connessa ai fatti
art. 273 c.p.p.
l'insussistenza dei gravi indizi è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o contraria a legge
art. 292 c.p.p.
impone al giudice cautelare di esporre gli indizi e le ragioni della decisione restrittiva in modo coerente e congruo
art. 546 c.p.p.
richiamato come modello motivazionale cui deve tendere l'ordinanza cautelare, con gli adattamenti dovuti alla natura indiziaria del giudizio
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
citato solo per evidenziare che il ragionamento del riesame non poteva desumere il pericolo di recidiva da un ipotetico sodalizio non contestato ex art. 74
art. 4-bis ord. pen.
richiamato incidentalmente nella parte in cui si parla di precedenti e benefici, senza costituire il nucleo decisorio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, la Corte di cassazione non può rivalutare il merito degli indizi, ma solo verificare se la motivazione del riesame sia esistente, coerente e non manifestamente illogica; sono quindi inammissibili le censure che si risolvono nella mera richiesta di una diversa lettura del compendio investigativo.
- La gravità indiziaria può essere valutata in modo unitario e complessivo sulla base di plurimi elementi convergenti; non è consentito isolare atomisticamente ciascun indizio per negarne il valore dimostrativo quando la motivazione li coordina in una ricostruzione coerente.
- In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione deve essere motivato in modo individualizzato rispetto al singolo indagato: non basta richiamare la dimensione organizzativa del contesto criminale o la gravità del fatto contestato, occorrendo spiegare quale sequenza logica colleghi gli elementi indiziari al rischio attuale e concreto di nuovi reati da parte dell'indagato.
- L'affermazione del pericolo di recidiva non può fondarsi in modo congetturale su collegamenti ipotetici o su ruoli non chiariti nel fatto contestato; quando il contributo dell'indagato è ancora da definire, la motivazione deve spiegare con precisione perché esso indichi una effettiva capacità criminosa persistente.
- Il richiamo a precedenti penali risalenti o a episodi pregressi estinti non è di per sé sufficiente a fondare l'attualità del pericolo cautelare se manca un adeguato raccordo logico con la situazione concreta oggetto di giudizio.
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