Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1439/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento asseritamente elusivo o inesecutivo del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 105 del 26 febbraio 2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso qualificato anche per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 105 del 26 febbraio 2024, chiedendo l'annullamento e l'esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato documenti dai quali, secondo la propria rappresentazione, dovrebbe risultare l'avvenuta esecuzione della sentenza. Tuttavia, il contenuto della documentazione non consente al giudice di stabilire con certezza se le pretese della ricorrente siano state effettivamente soddisfatte.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti dalle parti sulla documentazione depositata dal Ministero e sull'effettiva esecuzione della sentenza posta in ottemperanza. A tal fine ha assegnato alle parti il termine di venti giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza per depositare memorie sulla questione indicata in motivazione. La decisione del ricorso è stata riservata all'esito dell'acquisizione dei chiarimenti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per consentire alle parti di interloquire, mediante memorie, sulla questione emersa ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la documentazione prodotta dall'amministrazione non consente di verificare con certezza l'effettiva esecuzione del giudicato e il soddisfacimento delle pretese della parte vittoriosa, il giudice può disporre un confronto scritto tra le parti prima di decidere, assegnando un termine per il deposito di memorie e riservando all'esito la decisione.
  • La produzione di atti da parte dell'amministrazione, accompagnata dall'affermazione dell'avvenuta esecuzione del giudicato, non è di per sé sufficiente a definire il giudizio di ottemperanza quando il giudice non possa ricavare dalla documentazione, con adeguata certezza, l'effettivo soddisfacimento delle pretese oggetto del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.