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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37719/2022 del 23/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma di denaro in base a un preteso credito derivante da un contratto di associazione in partecipazione. La società destinataria del decreto oppose il provvedimento deducendo, da un lato, il proprio difetto di legittimazione passiva perché il rapporto sarebbe stato contabilmente estinto prima dell'incorporazione della società originaria e, dall'altro, che la società incorporata avrebbe maturato perdite alle quali l'associato avrebbe dovuto partecipare. Nel giudizio di opposizione intervenne, in luogo del creditore originario deceduto, un soggetto che si dichiarò cessionario del credito. Il Tribunale rigettò l'opposizione nonostante la querela di falso proposta contro la scrittura di cessione. In appello la società ottenne la riforma della decisione: la Corte d'appello, dopo la sospensione in attesa dell'esito della querela di falso, accertò che la scrittura di cessione era apocrifa e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo irrilevante la successiva dichiarazione dell'intervenuto di essere erede universale del creditore, perché formulata solo in appello. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la domanda proposta nella veste di erede universale; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibili i mezzi istruttori e i documenti prodotti in primo grado e nel monitorio; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2702 c.c. per avere il giudice del merito disatteso, secondo il proprio prudente apprezzamento, prove legali e per avere rivalutato documenti con valore di prova legale. Nel corso del giudizio di legittimità la resistente comunicò anche il proprio fallimento e il difensore chiese la distrazione delle spese in proprio favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva posto a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo una ratio autonoma e sufficiente, ossia il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore in senso sostanziale; anche a voler considerare erroneo il riferimento all'inammissibilità della domanda proposta come erede, la censura non coglieva la ratio decisiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riprodotto né indicato con precisione i documenti asseritamente utilizzabili in appello dopo il monitorio; inoltre, la censura tendeva a sollecitare un riesame del fatto e dell'apprezzamento delle prove, non consentito in cassazione se la motivazione supera il minimo costituzionale. Ha ritenuto infondato e in parte inammissibile il terzo motivo, osservando che la censura non indicava in quale punto la sentenza avesse negato valore di prova legale alle scritture e che, comunque, il ricorrente pretendeva di rimettere in discussione l'accertamento di fatto su documenti privi di valore probatorio legale vincolante. Quanto alla richiesta di distrazione delle spese, la Corte l'ha respinta affermando che il potere del difensore ex art. 93 c.p.c. presuppone la permanenza del rapporto sostanziale con il cliente; una volta intervenuto il fallimento della società assistita, il potere non sopravvive perché il cliente perde la capacità di disporre del diritto alla rifusione delle spese e subentra il curatore, soggetto terzo rispetto al rapporto processuale e sostanziale preesistente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio di appello non possono essere introdotte nuove domande o nuovi mezzi istruttori oltre i limiti consentiti; tuttavia, la censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente e non può limitarsi a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non era decisiva, perché la decisione di merito poggiava su una ratio autonoma di carenza di prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'articolo è deducibile solo se il giudice abbia realmente disatteso una prova legale o abbia posto a base della decisione fatti non introdotti nel processo; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 116 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui mezzi di prova liberamente apprezzabili.

  • art. 2702 c.c.

    La prova legale della scrittura privata riguarda la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, non la veridicità del contenuto dichiarato né le conseguenze giuridiche che ne derivano.

  • art. 93 c.p.c.

    La richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore è un potere speciale che presuppone la persistente titolarità sostanziale del rapporto tra difensore e cliente e non sopravvive al fallimento del cliente.

  • art. 1728 c.c.

    L'incapacità sopravvenuta del mandante fa venir meno il rapporto sostanziale di mandato per quanto rilevante ai fini della richiesta di distrazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi autonoma e sufficiente posta a base della sentenza impugnata, anche se denuncia un errore presente nella motivazione.
  • La censura relativa a prove e documenti deve essere specifica e autosufficiente: è necessario indicare con precisione il contenuto dei documenti e spiegare la loro decisività, non essendo consentito un generico rinvio agli atti di merito.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove liberamente apprezzabili, salvo il caso di totale mancanza di motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
  • La violazione delle norme sulle prove legali può essere dedotta solo se il giudice abbia effettivamente negato il valore legale della prova; la prova legale della scrittura privata riguarda la provenienza della dichiarazione, non la verità del contenuto.
  • La richiesta di distrazione delle spese a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. presuppone che permanga il rapporto sostanziale con il cliente e non sopravvive se il cliente perde la capacità di stare in giudizio per effetto del fallimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteInadempimentoMandatoAssociazione in partecipazione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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