Cassazione Civile, Sentenza n. 20517/2020 del 29/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza/decisione che le aveva irrogato sanzioni per violazioni relative al trasporto di rifiuti, contestando in particolare: 1) la configurabilità della responsabilità del trasportatore in relazione alla compilazione del Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), sostenendo che l'art. 193 d.lgs. 152/2006 non imponeva al trasportatore l'obbligo di compilare correttamente il FIR ma solo di rispondere delle difformità rilevabili con la diligenza richiesta dall'incarico; 2) che la controfirma del FIR da parte del trasportatore equivaleva a una mera presa in consegna dei rifiuti e non a un'attestazione di completezza dei dati; 3) che doveva essere applicata la normativa vigente al momento del fatto (con eccezioni legate all'entrata in vigore delle novellazioni del 2010/2012); 4) rilievo procedurale relativo alla mancata pronuncia su alcuni motivi (art. 112 c.p.c.) e sull'applicabilità dell'art. 8 della legge n. 689/1981; 5) che l'aver dato istruzioni ai dipendenti per compilare i moduli non poteva costituire prova liberatoria o, comunque, non era dimostrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava omessa pronuncia, perché la questione vertiva su diritto ed era stata comunque risolta nel merito; ha quindi esaminato e respinto il secondo motivo, affermando che, ratione temporis, al periodo dei fatti si doveva applicare il testo originario dell'art. 193 d.lgs. 152/2006 che richiedeva nel FIR l'indicazione di "origine, tipologia e quantità del rifiuto" e prevedeva la controfirma del trasportatore: la controfirma non era mera presa in consegna ma attestazione che il formulario accompagnava il carico e che, quanto meno con riguardo alla completezza formale, il trasportatore doveva verificarne la conformità con la diligenza richiesta dall'incarico. La Corte ha inoltre rilevato che le modifiche introdotte dal d.lgs. 205/2010 non erano ancora operative rispetto ai fatti e che disposizioni transitorie (anche connesse alla sospensione del SISTRI) imponevano l'applicazione della disciplina antecedente. Il terzo motivo relativo all'art. 8 della legge n. 689/1981 è stato dichiarato inammissibile perché non tempestivamente dedotto in sede di opposizione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 193 d.lgs. n. 152/2006
"il formulario contenga, tra l'altro, l'indicazione di origine, tipologia e quantità del rifiuto"
Il formulario doveva contenere i dati essenziali e la controfirma del trasportatore attestava che il carico era accompagnato da un formulario conforme almeno nella completezza formale; il trasportatore è tenuto, con la diligenza richiesta, a rilevare eventuali incompletezze o inesattezze
art. 258, quarto comma, d.lgs. n. 152/2006
"sanziona chiunque abbia effettuato il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 ovvero abbia indicato nel formulario stesso dati incompleti o inesatti"
Rafforza l'obbligo di completezza e veridicità dei dati del FIR e la punibilità in caso di formulario mancante o incompleto, coerente con l'obbligo del trasportatore di verificare
d.lgs. n. 205/2010 (art. 16 e disposizioni di entrata in vigore)
"la novella era destinata ad entrare in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine..." (introduzione di modifiche all'art. 193)
La modifica dell'art. 193 intervenuta con il d.lgs. 205/2010 ha cambiato la portata della norma, ma le sue modalità di entrata in vigore e le successive proroghe/sospensioni rendevano inapplicabile la novella al periodo dei fatti
art. 52 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
"il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI... è stato sospeso... fermo restando... che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193... ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 205/2010"
Per effetto delle norme transitorie e delle sospensioni del SISTRI, per il periodo considerato si applicava la disciplina precedente (testo originario dell'art. 193) e non la novella del 2010
art. 8 L. n. 689/1981
"(norma citata ma non specificamente dedotta in opposizione)"
La Corte ha osservato che la questione relativa all'applicabilità di tale norma non poteva essere esaminata perché non proposta come motivo nel ricorso di opposizione entro i termini previsti
art. 360 c.p.c. (motivi per cassazione) e art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia)
"denuncia di omessa pronuncia e vizio di motivazione"
La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi di cassazione per omessa pronuncia e la possibilità per la Cassazione di rettificare la motivazione quando la soluzione di diritto è corretta e non richiede accertamenti di fatto
Massime di principio
- La controfirma del trasportatore sul FIR non è mera presa in consegna: implica un'attenzione minima alla completezza formale del documento e può comportare responsabilità se il formulario risulta incompleto o inesatto
- Le modifiche legislative entrano in vigore secondo le specifiche disposizioni transitorie; prima di ritenere applicabile una novella è necessario verificare la data effettiva di operatività e le eventuali sospensioni
- In un giudizio di opposizione ad ingiunzione amministrativa, i motivi di opposizione devono essere proposti tempestivamente; questioni sollevate tardivamente possono essere ritenute inammissibili
- La semplice indicazione di avere istruito i dipendenti non basta automaticamente a scagionare il datore/trasportatore: l'efficacia esimente richiede prova che le istruzioni siano state effettivamente osservate e che il compito sia stato eseguito correttamente
- La Corte di Cassazione può correggere o integrare la motivazione del giudice di merito quando la questione è di diritto e la soluzione corretta non richiede nuovi accertamenti di fatto, evitando riti dilatori
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