Cassazione Penale, Sentenza n. 9369/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Eccezione di intervenuta prescrizione del reato di furto commesso il 23/09/2014; il ricorrente sostiene che il termine massimo di prescrizione era già decorso prima della pronuncia di secondo grado e che non può essere computato il periodo di sospensione di 61 giorni per il rinvio dell'udienza del 1/03/2018, dato che quel rinvio è riconducibile anche a un provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Benevento (causa del giudice) e, in presenza di concorso tra causa imputabile al difensore e causa imputabile al giudice, prevale la causa del giudice e il rinvio non determina sospensione della prescrizione.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte di legittimità ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione per il reato commesso il 23/09/2014 sia decorso il 23/03/2022, cioè prima della pronuncia impugnata; ha escluso il computo della sospensione di 61 giorni riferita al rinvio dell'udienza del 1/03/2018 in quanto il rinvio era anche dovuto a provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale (causa del giudice) e, secondo il principio consolidato di legittimità, in presenza di concorso di due fatti fra i quali uno è riferibile al giudice e l'altro all'imputato o al difensore, prevale quello riferibile al giudice e quindi non si determina la sospensione della prescrizione. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019 (Levita, Rv. 277533)
Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533
Principio consolidato secondo cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento — l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice — deve accordarsi prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione.
Provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Benevento n. 51 del 2018
Provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Benevento n. 51/2018
Il provvedimento, richiamato in udienza, giustificava il rinvio per avverse condizioni meteorologiche e rappresenta una causa di rinvio attribuibile all'ufficio giudicante, con conseguente esclusione della sospensione della prescrizione per il periodo considerato.
Massime di principio
- La prescrizione si calcola con attenzione alle date precise: data del fatto, termini massimi applicabili e data della pronuncia; se il termine è decorso prima della sentenza di merito, il reato è estinto.
- In caso di rinvio d'udienza occorre valutare la causa del rinvio: se la causa è attribuibile al giudice (es. provvedimenti organizzativi, impedimenti dell'ufficio) prevale sulla causa imputabile all'imputato o al difensore e il rinvio non sospende la prescrizione.
- Quando coesistono motivazioni riferibili sia alla difesa sia al giudice, la giurisprudenza assegna prevalenza alla causa del giudice; pertanto non tutte le proroghe o rinvii producono automaticamente sospensione dei termini di prescrizione.
- Se la corte di merito computa periodi di sospensione non dovuti, può essere accolta la richiesta di estinzione del reato per prescrizione con annullamento senza rinvio se il risultato è l'estinzione del reato.
- È fondamentale che la difesa documenti e contestualizzi gli impedimenti e che il calcolo della prescrizione sia esplicitato nelle decisioni, poiché errori di computo possono determinare l'annullamento per estinzione del reato.
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