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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25243/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto nominato erede universale del denaro e dei titoli depositati in banca da una defunta ha agito per far accertare che un conto corrente e un dossier titoli, pur cointestati a due altre persone, fossero in realtà alimentati esclusivamente dalla de cuius e quindi a essa riferibili in via esclusiva. Ha chiesto, di conseguenza, la restituzione delle somme corrisposte dalla banca quale controvalore delle quote dei rapporti e il risarcimento del danno per il mancato trasferimento dei titoli a un altro intermediario, trasferimento che sarebbe stato richiesto in vita dalla titolare originaria. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo di violazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c., sostenendo che nei conti correnti bancari intestati a più persone con facoltà di operare separatamente gli intestatari sarebbero creditori solidali dell'intero saldo e potrebbero pretendere il rimborso integrale delle somme. La Corte ha però rilevato che tale premessa fattuale, ossia la previsione contrattuale della facoltà di operare disgiuntamente, non risultava allegata né dal ricorrente né dalla sentenza impugnata, costituendo una nuova prospettazione inammissibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si fondasse su un presupposto fattuale nuovo e non desumibile dagli atti richiamati né dalla sentenza impugnata, cioè l'esistenza nel contratto di conto corrente della facoltà per ciascun cointestatario di operare disgiuntamente. Sulla base del principio già affermato in giurisprudenza, tale facoltà non può presumersi dalla sola cointestazione, ma deve risultare espressamente dal contratto nel rispetto dei requisiti formali imposti per i contratti bancari dall'art. 117 del testo unico bancario. Ne è derivata l'inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1854 c.c.

    presunzione di contitolarità

    la sola intestazione comune del conto comporta la contitolarità dei rapporti e non consente, da sola, di superare la presunzione di comunanza delle somme o di ricavare la disponibilità disgiunta.

  • art. 1292 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la solidarietà attiva dei cointestatari nei confronti della banca, ma la Corte non accoglie tale ricostruzione perché manca il presupposto contrattuale della facoltà di operare separatamente.

  • art. 1298 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per dedurre gli effetti della solidarietà, ma la Corte non lo applica in assenza della prova della disciplina convenzionale del conto.

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    l'esigenza di forma nei contratti bancari impedisce di desumere la facoltà di operare separatamente dal mero comportamento delle parti; tale facoltà deve essere espressamente pattuita nel contratto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo non si confronta con il principio di diritto già consolidato e si fonda su una premessa fattuale non dedotta in modo rituale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario cointestato, la facoltà di ciascun intestatario di compiere operazioni separatamente non può essere presunta dalla sola cointestazione, ma deve risultare espressamente dal contratto.
  • Nei contratti bancari soggetti a forma scritta, i patti che attribuiscono poteri dispositivi disgiunti non possono essere ricavati dal comportamento delle parti, ma richiedono un'esplicita previsione contrattuale conforme ai requisiti formali di legge.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si fondi su un presupposto fattuale nuovo non emergente dagli atti e dalla sentenza impugnata.
  • La presunzione di contitolarità del rapporto bancario cointestato non è superabile con elementi indiziari generici quando la parte non dimostri la reale esclusiva provenienza della provvista e il diverso assetto contrattuale del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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